Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27653 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27653 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 15897-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PERSEUS SRL, in persona del legale rappresentante, VALTER
SOVERNIGO, GIANFRANCO SOVERNIGO, in proprio,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrenti –

F-

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 1912/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il
21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

1. con riguardo a fatture ritenute emesse per operazioni
oggettivamente inesistenti, il giudice d’appello ha annullato gli avvisi di
accertamento emessi a titolo di Ires, Irap, Iva (a carico della società) ed
Irpef, Addiz. Reg.Com . (a carico dei soci) dell’anno d’imposta 2007,
accogliendo una delle originarie contestazioni dei contribuenti, relativa
al mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12,
comma 7, L. n. 212/2000, in forza di un generale ed indiscriminato
obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio preventivo;
2. con unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 7, L. n. 212/00, essendo
“circostanza pacifica e non contestata .. che gli avvisi di accertamento di cui è causa
.. siano il frutto di un accertamento cd. a tavolino, scaturito da un precedente
accertamento nei confronti di altra società .. e dalle risposte fornite al questionario”;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
adottarsi la motivazione in foitna semplificata.

Considerato che:
4. il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte, formatosi sulla base dei principi affermati da Cass.
n. 24823/15 e Corte Cost., n. 132/15, in base ai quali:

4.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (come le imposte dirette) il
termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, 1. n.
212/00, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso,
ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli
Ric. 2016 n. 15897 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

Rilevato che:

accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a
notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente
mediante questionari o colloqui, in tal senso militando sia il dato
testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco;
4.2. per i tributi cd. “armonizzati” (come l’Iva), invece, “la

parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo
tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente
assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al
momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di
correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (conf.
Cass. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16, 6183/17,
19879/17, 21884/17);
5. non essendosi conformata agli esposti principi, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio, per l’applicazione dei criteri sopra
indicati nonché per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da

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