Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27652 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27652 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 15021-2016 proposto da:
CARBONE PASQUALINA, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall ‘avvocato SEBASTIANO ALBANESE;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente avverso la sentenza n. 709/7/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO SEZIONE
DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/05/2015;

C.L

e:il

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:
1. in fattispecie riguardante avviso di accertamento per Irpefsanzioni dell’anno d’imposta 2006, la contribuente lamenta la nullità

carenza assoluta di motivazione, proponendo in subordine due
ulteriori censure per violazione di legge (secondo e quarto motivo) ed
una censura motivazionale (terzo motivo);
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
3. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti tre, a
fronte di una motivazione del giudice d’appello limitata alla seguente,
testuale, affermazione: “l’appello della parte si manifesta palesemente infondato
in quanto la ricorrente ha insistito negli stessi motivi di primo grado senza citare
nuovi fatti o circostanze da essere valutati in questa sede. Si condividono, pertanto,
in toto, le argomentazioni e.sposte dai Primi Giudici” — però non riportate in
sentenza — “a sostegno della decisione impugnata, perché ben articolata”;
4. invero, secondo l’insegnamento delle S.U. di questa Corte, dopo
la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (disposta dal d.l.
83/12, convertito dalla 1. 134/12), il sindacato di legittimità sulla
motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali ‘, con la precisazione che
“tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’a.spetto
Ric. 2016 n. 15021 sez. MT – ud. 28-09-2017
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della sentenza impugnata che ne ha respinto l’appello, stante la sua

materiale e grafico”, nella “Inotivaione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motiva ione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevana del semplice difetto di “srfficien.za”
della motivazione” (Cass. SU 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09);
5. nel caso di specie, la motivazione è palesemente al di sotto del

quella che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perchè recante argomentnioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le

più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, oltre
che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Calabria — sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

“minimo costituzionale” poiché meramente “apparente”, tale essendo

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