Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27652 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27652 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25b, presso lo studio
dell’Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
SPEZIALE PAOLA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 195,
presso lo studio dell’Avv. Sergio Vacirca, che la rappresenta e difende,

221 3

unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.
margine del ricorso

Claudo Lalli

per procura a

Controroricorrente
1

Data pubblicazione: 11/12/2013

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n.
909/07 del 5.07.2007/11.09.2007 nella, causa, iscritte, ai n.150

R.G.

dell’anno 2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.11.2013
dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. M. Miceli, per delega dell’Avv. Roberto Pessi, per la ricorrente,
udito l’Avv. Sergio Vacirca per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola
Mastroberardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 258 del 22.02.2005 il Tribunale di Pescara rigettava il
ricorso proposto da PAOLA SPEZIALE nei confronti della S.p.A. POSTE
ITALIANE, inteso ad ottenere pronuncia di nullità la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro, stipulato tra le parti per il periodo
20.06.1999/30.10.1999 e motivato esigenze aziendali eccezionali.
Tale decisione, appellata dalla Speziale, è stata riformata dalla Corte di
Appello di L’Aquila con sentenza n. 909 del 2007, che ha accolto la
domanda della ricorrente, con le consequenziali statuizioni in ordine alla
riammissione in sevizio

e alla condanna della società appellata al

pagamento delle retribuzioni dalla data della formale messa in mora del
18.02.2003.
La S.p.A. Poste Italiane ricorre per cassazione con cinque motivi.
Resiste la Speziale con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 CPC.
2

2. In via preliminare va dato atto che in datal5 luglio 2013 è intervenuta
conciliazione in sede sindacale tra le Poste Italiane e la Speziale.
Con tale conciliazione le parti sono addivenute ad una definitiva
composizione della controversia inerente l’intercorso rapporto di lavoro.

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.
Ricorrono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del
presente giudizio di cassazione, stante l’accordo in tale senso delle parti in
sede di conciliazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma addì 7 novembre 2013
Il Consigliere relatore estensore

Presidente

In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità

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