Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27651 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27651 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 15020-2016 proposto da:
CARBONE PASQUALINA, nella qualità di erede di Malavenda Cu
Tommaso, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SEBASTIANO ALBANESE;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 708/7/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE
DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata P08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA

1. in fattispecie riguardante avviso di accertamento per Irpef
dell’anno 2006, la contribuente lamenta la nullità della sentenza
impugnata che ne ha respinto l’appello, stante la sua carenza assoluta
di motivazione, proponendo in subordine due ulteriori censure per
violazione di legge (secondo e quarto motivo) ed una censura
motivazionale (terzo motivo);
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
3. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti tre, a
fronte di una motivazione del giudice d’appello limitata alla seguente,
testuale, affermazione: “l’appello della parte si manifesta palesemente infondato
in quanto la ricorrente ha insistito negli stessi motivi di primo grado senza citare
nuovi fatti o circostanze da essere valutati in questa sede. Si condividono, pertanto,
in toto, le argomentaioni esposte dai Primi Giudici” — però non riportate in
sentenza — “a sostegno della decisione impugnata, perché ben articolata”;
4. invero, secondo l’insegnamento delle S.U. di questa Corte, dopo
la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (disposta dal d.l.
83/12, convertito dalla 1. 134/12), il sindacato di legittimità sulla
motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costitnionale”, nel senso che “è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motiva ionale che si tramuta in
viola ione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistena
Ric. 2016 n. 15020 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

Rilevato che:

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della motiva ione in sè, purché il vizio risulti dal testo della senten a impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che
“tale anomalia si esaurisce nella “mancan.za assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermnioni inconciliabili” e nella “motivaione perplessa ed obiettivamente

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della motiva ione” (Cass. SU 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09);
5. nel caso di specie, la motivazione è palesemente al di sotto del
“minimo costituzionale” poiché meramente “apparente”, tale essendo
quella che, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomenta:doni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le

più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);
6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, oltre
che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Calabria — sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

incomprensibile”, esclusa qualunque tilevana del semplice difetto di “sufficien.za”

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