Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27651 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27651 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19932-2012 proposto da:
EUROIMPIANTI S.P.A.

(già EUROIMPIANTI S.R.L.) C.F.

02015190248, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato FERRANTE STEFANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3110

contro

DE MARCHI LORRAINE MARY, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio

Data pubblicazione: 11/12/2013

dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANDO
GIAMPAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrent4.)avverso la sentenza n. 202/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato FERRANTE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di TRIESTE, depositata il 20/12/2011 R.G.N. 214/2010;

RG 19932-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_La Corte di Appello di Trieste, pronunciando in sede di rinvio,in riforma

della sentenza del Tribunale di Vicenza, dichiarava illegittimo

il

con condanna di detta società alla reintegrazione della lavoratrice nel
posto di lavoro e al pagamento della differenza fra le retribuzioni maturate
dal data del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra e a
quelle corrisposte per effetto di lavoro prestato a favore di altri
soggetti.
La Corte del merito, per quello che rileva in questa sede, rilevato che
questa Corte, con la sentenza di annullamento, aveva stabilito che il
licenziamento oggettivo – per cui era causa – doveva essere valutato con
riferimento all’ambito aziendale della società Eurompianti e non con
riferimento alla società Skilglass presso la quale la De Marchi era stata
distaccata, riteneva illegittimo il precitato licenziamento in quanto la
società Euroimpianti non aveva allegato alcuna altra giustificazione, se
non quella concernente la situazione della società Skilglass la cui
rilevanza era stata esclusa dalla Cassazione.
La Corte territoriale,poi, sulla premessa che tanto era sufficiente per
accogliere la domanda della De Marchi,non essendovi spazio per verificare
l’adempimento
-licenziamento

dell’obbligo
oggettivamente

del

n
repechage , presupponendo

giustificato,

licenziamento risultava ingiustificato,

mentre nella
rilevava

questo un
specie

il

per completezza

espositiva – che la Euroimpianti non aveva affatto dimostrato che non vi

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licenziamento intimato dalla società Euroimpianti a De Marchi Lorraine Mary

era, all’interno della sua organizzazione d’impresa, alcuna possibilità di
reimpiegare la De Marchi.
Sottolienava, infine, la Corte territoriale che la domanda concernente il
pagamento delle retribuzioni maturate dopo il licenziamento rientrava nel
petitum e causa petendi dell’orginario ricorso e la De Marchi aveva solo
della sua pretesa riducendolo in relazione

all’allunde

perceptum. Né, concludeva la Corte del merito ) vi era prova,anche indiziaria,
che la lavoratrice avesse volutamente scelto di lavorare, dopo il
licenziamento, solo part time.

Avverso questa sentenza la società Euroimpianti ricorre in cassazione sulla
base di due censure.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la società denuncia violazione degli artt.394, 384,
comma 2,115 e 116 cpc, 3 e 4 della legge n. 604 del 1966 nonché vizio di
motivazione.
Sostiene al riguardo la società, innanzitutto, che la Corte del merito,
quanto alla validità del licenziamento oggettivo, travisando il dictum della
sentenza della cassazione ) ha omesso di verificare la ricorrenza degli
elementi costitutivi del recesso con riferimento all’ambito aziendale di
essa società.
Contesta la società di aver sostenuto la legittimità del licenziamento solo
con riferimento alla situazione della società Skillglass in quanto assume di
aver dedotto che non vi erano, come comprovato dalla istruttoria

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limitato il quanta

espletata,altre posizioni lavorative in Euroimpianti cui adibire la De
Marchi.
Assume, poi, la società ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata in
quanto i giudici di appello, non tenendo conto che la lavoratrice nulla
aveva a dedotto circa l’esistenza di altri posti di lavoro nei quali poter

società dell’impossibilità di una ricollocazione della De Marchi in
Euroimpianti
Con il secondo motivo la società, denuncia violazione degli artt. 394, 115,
437 e 116 cpc.
Prospetta in proposito la ricorrente che la De Marchi, in violazione
dell’art. 437 cpc, ha inammissibilmente precisato solo in appello il quantum
corrispostole in relazione a nuova occupazione reperita dopo il
licenziamento.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Invero, come ha sottolineato la sentenza della Corte del merito, nella
sentenza rescindente di questa Corte si statuisce che: “Peraltro,
contraddittoriamente e senza una sufficiente motivazione ) la Corte d’Appello,
pur affermando la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la De
Marchi e la Euroimpianti, ha ritenuto nella fattispecie la sussistenza del
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in sostanza in base alla
semplice considerazione che il rapporto era “finalizzato esclusivamente alla
gestione delle ultime attività commerciali della Skillglass^, per cui la
.

società non aveva più alcun interesse a ricevere le prestazioni della De
Marchi (così, peraltro, riconoscendo comunque, implicitamente, la

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essere utilizzata, ha ritenuto non fornita la dimostrazione da parte di essa

sussistenza dell’interesse al distacco fino a quel momento). In tal modo la
Corte territoriale è incorsa nel contempo nell’errore di diritto denunciato
con il secondo motivo, non essendo certamente sufficiente ad integrare il
.

giustificato motivo oggettivo di licenziamento la semplice cessazione
dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso la società

costitutivi del giustificato motivo oggettivo stesso con riferimento
all’ambito aziendale del datore di lavoro (nella specie la società
distaccante), sul quale ricade anche l’onere probatorio circa la
impossibilità di repechage,

in conseguenza della scelta di procedere a tale

licenziamento (v. fra le altre Cass. 1-10-1998 n. 9768)”.
Orbene alla stregua di tale

dictum correttamente la Corte del merito ha

ritenuto che la De Marchi era da considerarsi a tutti gli effetti dipendente
della attuale società ricorrente e che, pertanto, il licenziamento fondato
sulla cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto
presso la società distaccata non era idoneo a ritenere giustificato il
recesso datoriale dovendo questo essere, ai fini della sua legittimità,
valutato esclusivamente con riferimento all’ambito aziendale de datore di
lavoro (nella specie la società distaccante).
Altrettanto correttamente, poi, la Corte del merito ha assunto che una volta
verificata la non giustificatezza del licenziamento per insussistenza della
causa legittimante la relativa validità, è del tutto ultronea l’indagine
^
afferente l’assolvimento o meno dell’onere del repechage i riguardando questa
.

l’ipotesi della sussistenza di una correlazione tra licenziamento e valida
causa di recesso nella specie non sussistente non costituendo valida

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distaccata e dovendo, peraltro, in ogni caso essere verificati gli elementi

ragione la cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto
presso la società distaccata.
Né può ritenersi, a differenza di quanto accertato dalla Corte del merito,
.che la società Euroimpianti ha posto a base del licenziamento anche ragioni
attinenti al proprio ambito aziendale avendo la stessa fatto riferimento

società distaccata.
Né il riferimento, contenuto nella lettera di licenziamento trascritta nel
ricorso, alla impossibilità di una ricollocazione della posizione lavorativa
della De Marchi nella struttura commerciale, vale a mutare la sostanziale
ragione posta a base del recesso in quanto diversamente, come sostenuto
dalla Corte del merito, si finirebbe con il dare, ai fini della validità del
licenziamento in esame, rilevanza alla soppressione del posto di lavoro
presso la società distaccata, rilevanza questa esclusa dalla Corte di
Cassazione nella sentenza rescindente.
Infondato è, altresì, il secondo motivo del ricorso.
Invero, come affermato dalla Corte del merito,non costituisce domanda nuova
quella del lavoratore che in sede di rinvio riduca il
petitum sostanziale

quantum di cui al

originario – reintegrazione nel posto di lavoro e

risarcimento corrispondente alle retribuzioni perdute – in ragione delle
retribuzioni corrisposte da altro datore di lavoro(c. d.

aliunde perceptug

atteso che la riduzione del quantum originariamente richiesto non configura
domanda nuova.
.D’altro canto, e vale la pena di osservarlo, non vi è specifica censura da
parte della società circa l’identificazione, operata dalla Corte del merito,

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alla soppressione del posto di lavoro occupato dalla De Marchi presso la

del petitum e della causa petendi di cui alla originaria domanda della De
Marchi.
In conclusione il ricorso va rigettato,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della società ricorrente le
spese del giudizio di legittimità liquidate in C 100,00 per esborsi, oltre C

3500,00 per compensi ed oltre accessti di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2013

Il Presidente

.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza•

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