Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27651 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 03/12/2020), n.27651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23706/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– ricorrente –
contro
MARIE CHRISTINE s.r.l. (già F.d.M. s.r.l.), con sede
legale a Milano in via Fabio Filzi n. 14, in persona del legale
rappresentate pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la
Lombardia n. 119/28/2011, pronunciata il 24 giugno 2011 e depositata
il 15 luglio 2011;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2020
dal Consigliere Antezza Fabio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia dell’Entrate (“A.E.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 101/25/2010 emessa dalla CTP di Milano.
2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso cartella di pagamento emessa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, per recupero di credito d’imposta non indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2005, cioè nell’apposito riquadro “RU”, con conseguente omessa presentazione di dichiarazione ed indebita compensazione (cartella n. (OMISSIS)). La CTP, in particolare, argomentò dall’irrilevanza, nella specie, della successiva dichiarazione integrativa di quella presentata per il 2005 (quest’ultima mancante della compilazione dell’apposito riquadro “RU”), in quanto trasmessa tardivamente il 4 luglio 2008 in luogo del 30 settembre 2007, cioè, sostanzialmente, in violazione dei termini di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis.
3. La CTR, in accoglimento dell’appello del contribuente, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione riformò la statuizione di primo grado ritenendo nella specie operante, per l’integrazione della dichiarazione, il termine quadriennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in applicazione del principio generale dell’emendabilità della dichiarazione entro gli stessi termini che l’Amministrazione ha per l’accertamento.
4. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il contribuente non si costituisce mentre all’esito dell’adunanza camerale del 27 giugno 2019 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio (in relazione alla doglianza di cui al motivo n. 1).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati.
2. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce error in procedendo per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 61,12, comma 3, 18 e 27, non avendo la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta da due difensori (diversi dal difensore in primo grado) privi di procura alle liti.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, e contestuale falsa applicazione del comma 8 dello stesso citato articolo, per aver la CTR applicato, nella fattispecie, il comma 8-bis in luogo del detto comma 8.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente inammissibilità dell’appello ed assorbimento della decisione in merito al secondo motivo.
Dall’acquisito fascicolo di merito, i cui atti sono nella specie consultabili da questa Corte in ragione del dedotto error in procedendo, emerge difatti che l’atto d’appello è sottoscritto solo dai due difensori (il Rag. R.M. e Dott. F.L.), diversi dal difensore in primo grado (l’Avv. F.M.R.), in assenza di procura alle liti agli stessi conferita in calce, a margine o con atto separato.
5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbito il secondo), la sentenza impugnata è cassata (in relazione al motivo accolto) senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., e l’intimata è condannata al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore della ricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, senza rinvio e condanna l’intimata al pagamento delle spe processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore della ricorrente, che si liquidano in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020