Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27650 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27650 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 14929-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MANCUSO GIULIO;
– intimato avverso la sentenza n. 5057/29/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA

Data pubblicazione: 21/11/2017

Rilevato che:
1. a fiontr dell’accoglimento del ricorso del contribuente, già
dipendente Enel, avverso il silenzio-tifito stillitanza del 14/05/2009
di rimborso delle ritenute Irpef operate nel 2002 sulle somme
corrisposte a titolo di cd. incentivo all’esodo, senza l’agevolazione

comma 4-bis, del t.u.i.r., l’amministrazione impugna la sentenza
d’appello che ha escluso la decadenza del contribuente, facendo
decorrere il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38, d.P.R. n. 602/73
dalla sentenza con cui la Corte giust. 21 luglio 2005 (C-207/04) ha
ritenuto in contrasto con la Direttiva 76/207 CE il menzionato art. 19
co. 4-bis, “nel testo vigente fino al 3 luglio 2006”, in quanto discriminatorio
nella parte in cui aveva previsto età diverse per uomini (55 anni) e
donne (50 anni), ai fini della fruizione del suddetto beneficio fiscale;
2. con due motivi di ricorso l’amministrazione deduce: 1) “violnione
e/ o falsa appliccqione dell’art. 38 del D.P.R. 602/73”, dovendo decorrere il
termine di decadenza per la presentazione di un’istanza di rimborso di
imposta indebitamente versata dalla data del versamento, e non da
quella di pubblicazione di una sentenza che ne dichiari il contrasto con
l’ordinamento dell’unione europea; 2) nullità della sentenza per
“violnione e/ o falsa applicaione dell’art. 112, c.p.c. nonché degli arti. 132,
comma 2, lettera d), del c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo n. 546 del 1992”, per omessa pronuncia circa un punto decisivo
della controversia, avendo “il Giudicante accolto le ragioni del contribuente
sulla base di un’argomentane differente rispetto alla questione prospettata
dall’Ufficio”, senza considerare le argomentazioni dell’Ufficio in punto di
“certeua del diritto e intangibilità dei rapporti c.d. esauriti”;
3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Ric. 2016 n. 14929 sez. MT – ud. 28-09-2017
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prevista dall’art. 17 (poi divenuto 19, a seguito del d.lgs. n. 344/03),

Considerato che:
4. i due motivi, che in quanto connessi possono essere trattati
congiuntamente, sono fondati, avendo le Sezioni Unite di questa Corte
chiarito in termini generali che, “nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia

(per le imposte sui redditi il D.P.R n. 600 del 1973, art. 38) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla
data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario,
atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti,
ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza,
trattandosi di istituti posti a presidio del ptincipio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche” (Cass. Sez. U. n. 13676/14; conf. Cass. nn. 2837/17,
23165/16, 22098/16, 17340/16, 7996/16, 25268/14);
5. le stesse Sezioni Unite cit. hanno anche precisato che non sono
nemmeno invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità in tema di overruling, dovendo prevalere — specie in materia
tributaria — l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche;
6. questa Corte ha altresì specificamente chiarito che, “in tema di
disciplina fiscale relativa all’indennità di incentivazione alla cessazione del rapporto
di lavoro, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, (conv. nella L. 4
agosto 2006, n. 248), ha abrogato dell’ art. 19 T. U.I.R., comma 4-bis (che
di.sponeva l’aliquota agevolata per gli uomini che, al momento dell’esodo, avessero
compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50) per eliminare i profili di
incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria, posto che
la Corte di Giustizia UE, con sentenza 21 luglio 2005 (C-207 / 2004) aveva

Ric. 2016 n. 14929 sez. MT – ud. 28-09-2017
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dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria

ritenuto tale norma in contrasto con i principi in materia di parità di trattamento
tra uomini e donne, dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n.
76/ 207 / CEE; la di,T.osizione abrogatrice va, tuttavia, disapplicata dal giudice
nazionale, nella parte in cui ha mantenuto la citata discriminazione quanto alle
somme corri.00ste in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in

norme comunitarie della Corte di Giustizia UE sono di diretta ed immediata
applicazione sull’ordinamento nazionale, dunque con efficacia temporale ex
tum”(Cass. nn. 23165/16, 11641/13);
7. non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto — poiché, a fronte
di una istanza di rimborso delle ritenute Irpef 2002 proposta in data
14/05/2009 risulta chiaramente maturato il termine decadenziale
quadriennale previsto dall’art. 38, d.P.R. 602/73 — la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente;
8. sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle
spese processuali, poiché sul tema in questione la giurisprudenza di
legittimità si è solo di recente consolidata.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’originario ricorso del contribuente. Dichiara integralmente
compensate tra le parti le spese processuali.

vigore (cioè fino al 3 luglio 2006), sul presroposto che le sentenze interpretative di

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