Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27650 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 5452 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2007, proposto da:

COMUNE DI BRENO (BS), in persona del sindaco p.t., autorizzato sa

Delib. G.M. n. 7 del 2007 ed elettivamente domiciliato in Roma, al

Corso Trieste n. 150, presso l’avv. Armandola Roberto che, con l’avv.

Pier Luigi Milani, lo rappresenta e difende, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALCOSTRUZIONI DI A. BERNARDINI & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante p.t., già elettivamente domiciliato in Brescia,

Piazza della Vittoria 8, presso il difensore domiciliatario in

appello;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1117/05, del

7-28 dicembre 2005.

Udita, all’udienza del 10 novembre 2011, la relazione del consigliere

dr. Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. per il ricorrente e il P.M. dott. SORRENTINO Federico

che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettando l’appello principale del Comune di Breno e accogliendo in parte quello incidentale della Italcostruzioni di A. Bernardini & C. s.a.s., ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia n. 708 del 2003, dichiarando inammissibile la produzione di documenti tardivamente esibiti in primo grado, ma ritenendo provata la somma dovuta dall’ente locale in base allo stato di avanzamento lavori e quella che l’impresa era tenuta a pagare quale penale per il ritardo, compensando i due reciproci crediti delle parti e condannando il Comune di Breno a pagare all’attrice Euro 18.525,05, oltre IVA e interessi legali dal 29 aprile 1996 al saldo, con compensazione delle spese del grado tra le parti simile a quella disposta per le spese del giudizio di tribunale. Per la cassazione della decisione che precede il Comune di Breno propone ricorso notificato a mezzo posta il 7.2.2007 e la società Italcostruzioni non si difende in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi di ricorso denunciano omissioni e/o carenze e contraddizioni motivazionali nella sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rispettivamente: 1) in ordine all’ammontare della penale contrattuale; 2) relativamente alla liquidazione del corrispettivo dovuto all’impresa; 3) rispetto al fatto della compensazione dei rispettivi crediti. Non risulta depositato in atti l’avviso di ricevimento che provi l’avvenuta consegna del ricorso alla parte intimata, documento che poteva prodursi in giudizio fino all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 379 c.p.c. (così S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).

Inoltre in nessuno dei motivi di ricorso risulta, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. vigente alla data del ricorso, la sintesi finale nella quale sia indicato il fatto controverso in rapporto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la sentenza e quindi il ricorso non può che dichiararsi inammissibile (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589 e ord. 26 febbraio 2009 n. 4589).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesa in questa sede la società intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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