Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27650 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27650 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
EDILTRE SAS, in persona dell’amministratore unico pro
tempore Anselmo Di Macio, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell’Avv. Antonio Mazzetta, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico
Oropallo, del foro di Latina (con studio in Via Fratelli Bandiera n. 6), come da procura in calce al ricorso
Ricorrente

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CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Di-

Data pubblicazione: 11/12/2013

rigente con incarico di livello generale Dott.sa Maria Ines
Colombo, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
nominato con delibera del Presidente- Commissario Straordinario dell’INAIL n. 92 del 28.05.2009, elettivamente do-

degli Avv.ti Cristofaro Tarantino ed Andrea Rossi che lo
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 6616/08 della Corte di
oP Appello di Roma del 25.09.1212008/20.07.2009 nella causa
iscritta al n. 8936 del R.G. anno 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 29.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Teresa Ottolini, per delega dell’Avv. Andrea
Rossi, per l’INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 30.12.2004, l’INAIL conveniva in
giudizio la società EDILTRE SAS per sentirla condannare
al rimborso di quanto erogato in relazione all’infortunio occorso al dipendente ADELMO ORSI in data 26.10.1993,
che, nello svolgere le sue mansioni di operaio addetto alla
stuccatura, si era procurato un trauma contusivo della cc-

miciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio

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(romba lombari

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All’esito l’adito Tribunale di Latina con sentenza n. 3185
del 2005 accoglieva II ricorso condannando la convenuta
società al pagamento a favore dell’INAIL della somma di €

La decisione anzidetta, impugnata dalla EDLTRE SAS, è
stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6616 del 2008, che, ribadita l’infondatezza
dell’eccezione di nullità dell’originario ricorso INAIL per difetto della procura alle liti e disattesa l’eccezione di prescrizione riproposta dalla società appellante, alla stregua
della sentenza di patteggiamento penale ex art. 444 CPP e
degli altri atti, relativi all’infortunio sul lavoro, attestanti
che la datrice di lavoro non aveva ottemperato alle misure
di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, accertava la
responsabilità civile della appellante, presupposto del diritto di regresso azionato dall’istituto previdenziale.
La EDILTRE ricorre per cassazione con tre motivi.
L’INAIL resiste con controricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o
falsa applicazione degli artt. 83, 163, 414, 125, CPC, nonché dell’art. 74 disp. Att. CPC, sostenendo che la mancanza della procura alle liti non avrebbe potuto essere sanata
dal rilascio di essa in un momento successivo a quello del

31.642,31, oltre interessi.

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deposito.
Il motivo è infondato
Nel caso di specie il giudice di merito correttamente non ha
ravvisato inesistenza della procura alle liti, ma semplice-

duzione alla prima udienza utile del 17.06.2005, idonea a
sanare il difetto di costituzione.
Né appare decisivo il rilievo della ricorrente circa
l’inapplicabilità al nuovo rito del lavoro della norma di cui al
secondo comma dell’art. 125 CPC, per la quale la procura
del difensore può essere rilasciata in data posteriore alla
notifica dell’atto di citazione purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Ciò non esclude che
anche nel processo del lavoro, ferma la necessità del rilascio della procura prima della costituzione in giudizio,
l’irregolarità della costituzione stessa, derivante dalla mancata esibizione della procura, possa essere sanata mediante successiva esibizione di tale atto in ogni fase del giudizio, sempre che sia certa l’anteriorità del mandato rispetto
alla data della costituzione. Il che si è verificato nel caso di
specie
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 DPR n. 1124 del 1965 e degli artt. 2943 e 2944 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione
circa un punto decisivo della controversia, per non avere il

mente un ritardo nel deposito da parte dell’INAIL con pro-

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giudice di appello fornito adeguata motivazione sulla validità ed e efficacia degli atti interruttivi della prescrizione da,
diritto azionato dall’INAIL.
La censura non ha pregio e va disattesa.

che l’appellante non aveva efficacemente contrastato in
primo grado gli atti prodotti dall’INAIL e ritenuti dal primo
giudice idonei ad interrompere la prescrizione.
Da parte sua 1.:13:gettax4la si è limitata a contrastare tale valutazione, non riportando il testo degli atti in questione, sicché questo giudice di legittimità non è stato posto nella
condizione di verificare la decisività del rilievo circa la non
idoneità- ai fini interruttivi della prescrizione- degli atti provenienti dall’INAIL.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o
falsa applicazione degli artt. 445 e 651 CPP, nonché vizio
di motivazione circa un punto decisivo della controversia,
per avere il giudice di appello formato il proprio convincimento sulla base dell’esclusiva allegazione della sentenza
di patteggiamento e delle prove raccolte in tale giudizio.
Il motivo è infondato.
Il giudice di merito ha correttamente ritenuto di utilizzare
come elemento di prova la sentenza di patteggiamento,
pronunciata in dal giudice penale ai sensi dell’art. 444
CPP: sul punto si condivide l’orientamento di questa Corte

Il giudice di appello con valutazione in fatto ha accertato

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che da tempo ha affermato che l’ammissione dell’imputato
ai fini del patteggiamento della pena, pur non essendo oggetto di statuizione assistita del giudicato, ben può essere
valorizzatcv come prova nel corrispondente giudizio di re-

2008; Cass. n. 15889 del 2007; Cass. n. 20765 del 2005;
Cass. n. 19505 del 2003). Tale orientamento costituisce ius
receptum anche per la fattispecie in esame, come rilevato

dal giudice di appello, che al riguardo ha richiamato al riguardo la sentenza n. 10847 del 2007 di questa Corte proprio in tema di regresso dell’INAIL ex art. 112 DPR n. 1124
del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili
per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro.
Il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento anche sulla base delle dichiarazioni degli ispettori del servizio
di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro,
dall’amministratore della società appellante e dal lavoratore infortunato. Orbene da tali dichiarazioni era emerso che
l’operaio non indossava le cinture di sicurezza mentre
smontava, a circa 4 metri di altezza, un ponteggio metallico, da cui era caduto, rovinando a terra, per avere poggiato
i piedi su due palanche a sbalzo.
Sotto questo ultimo profilo non va dimenticato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio delle parti, ogni elemen-

sponsabilità in sede di civile (ex plurimis Cass. n. 132 del

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to dotato di efficacia probatoria, e dunque anche le prove
raccolte in un processo penale e segnatamente, come nel
casi di specie, le dichiarazioni rese dagli ispettori del servizio di prevenzione, oltre, quelle rese dall’operaio infortu-

Cass. cit. n. 132 del 2008).
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 4000,00 per
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma addì 29 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il

nato (cfr da ultimo Cass. n. 2168 del 30 gennaio 2013;

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