Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2765 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 750-2018 proposto da:

GALVANICA P.O. SRL, in persona dell’Amministratore Unico

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROSELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA GINOCCHI;

– ricorrente –

contro

MAGNAGHI AERONAUTICA SPA, in persona del Consigliere Delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO CORVINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4227/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4320 del 2012, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la Magnaghi Aereonautica s.p.a., al pagamento del complessivo importo di Euro 328.845,32, in favore della Galvanica P.O. s.r.l. e della G.I. di M.T. & C. s.n.c., per la fornitura dei processi di cadmiatura e cromatura – con relative lavorazioni accessorie – su manufatti metallici prelavorati conseganti dalla Magnaghi, attività svolte nell’arco di un periodo di circa 11 mesi negli anni 2007 – 2008.

In virtù di rituale appello interposto dalla Galvanica P.O. s.r.l. e dalla G.I. di M.T. & C. s.n.c., onde sentir qualificare il rapporto come subfornitura, con incremento del relativo prezzo, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 4227 del 2017, rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli la Galvanica s.r.l. e la G.I. s.n.c. propongono ricorso per Cassazione, fondato su due motivi. La Magnaghi s.p.a. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la sola parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo le società ricorrenti denunciano, ex art. c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, artt. 1,2 e 3. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non configurabile, nel caso di specie, un contratto di subfornitura, non tenendo conto della corrispondenza intercorsa tra le parti, quale forma scritta del medesimo rapporto, volta ad integrare la pattuizione sul corrispettivo delle prestazioni.

Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1346,1326 e 1327 c.c., nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c.. In particolare la corte territoriale non avrebbe correttamente esaminato la documentazione comprovante l’accordo sui prezzi.

I motivi, che per la loro stretta connessione argomentativa meritano di essere trattati congiuntamente, non possono trovare ingresso, involgendo l’esame di questioni di merito.

La L. n. 192 del 1998, art. 2, stabilisce quanto segue: “Contratto di subfornitura: forma e contenuto. 1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto. 2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’art. 1341 c.c.. 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1, e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1. 4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e nell’esecuzione del contratto. 5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento”.

Alla luce di siffatta previsione, la sentenza impugnata recepisce puntualmente il disposto legislativo, là dove ha escluso che gli scambi di ordini e le conferme d’ordine susseguitesi fra le parti potessero effettivamente costituire la specifica fonte negoziale di riferimento di un contratto di subfornitura, dal momento che esso difettava dei requisiti normativi essenziali, rappresentati dalla forma scritta e dalla precisa descrizione contenutistica di tipo tecnico (caratteristiche costruttive e funzionali del bene e della lavorazione; specifiche tecniche di richiamo), oltre che esecutivo (termini e modalità di consegna, collaudo e pagamento) e soprattutto economico (prezzo pattuito) della fattispecie invocata.

Non ravvisando in detti atti gli elementi normativi essenziali, pur nell’ambito di un rapporto continuativo, la corte ha concluso nel senso che gli accordi commerciali, pacificamente intercorsi, non fossero espressione di una convenzione anche in ordine al prezzo, in quanto le parti ricorrenti si erano limitate a comunicare ex post e non a concordarli ex ante rispetto alle lavorazioni, dal momento che proprio la contestazione sui prezzi unilateralmente determinati aveva originato il giudizio, contestazione che aveva peraltro indotto i giudici di merito a ricorrere all’ausilio tecnico, al fine di quantificare gli importi ancora dovuti. Trattasi di accertamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stati i due motivi articolati con modalità non conformi alla valida censura della decisione sul punto della qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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