Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2765 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2765 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
I.

sul ricorso 1115-2008 proposto da:
D’ASCOLI GIUSEPPE C.F. DSCGPP61C31G834L, domiciliato
in ROMA, VIA DEL CORSO 117 presso lo STUDIO LEGALE
degli avvocati TONELLO ALDO, MANNA ANNARITA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA DOMENICO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3698

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/02/2014

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA
FABRIZIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.
97095380586, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA n. 29 presso L’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura nonchè contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (già Ministero
delle Attività Produttive);
– intimato –

e sul ricorso 4017-2008 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (già Ministero
delle Attività Produttive), in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

contro

D’ASCOLI GIUSEPPE C.F. DSCGPP61C31G834L, I.N.P.D.A.P.
– ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F. 97095380586;
– intimati –

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA
FABRIZIO, giusta delega in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1556/2006 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 18/12/2006 R.G.N. 1160/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO
LELIO;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
estinzione del giudizio con riferimento al ricorso

nonchè contro

principale, inammissibilità o in subordine rigetto

,
,
/
/

dell’incidentale.

R. Gen. N. 1115+4017/2008
Udienza 12.12.2013

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 29.10.2004 il Tribunale di Salerno respingeva la domanda
proposta dal sig. Giuseppe D’Ascoli per ottenere da Inps, Inpdap e Ministero delle
Attività produttive, ciascuno per le proprie competenze, la restituzione dei contributi
non computati ai fmi della ricongiunzione del periodo in cui aveva lavorato come

lavorato presso il Ministero delle Attività produttive ove era transitato. Con la
sentenza n. 1556 del 2006 la Corte d’Appello di Salerno respingeva il gravame e
compensava tra le parti le spese processuali.
2. Per la cassazione di tale sentenza il sig. D’Ascoli ha proposto ricorso, cui hanno
resistito l’Inps ed il Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività
produttive), che ha proposto ricorso incidentale affinché venga dichiarato il proprio
difetto di legittimazione passiva.
3. Il sig. D’Ascoli ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.,
sottoscritta da lui personalmente e dal proprio difensore. L’atto è stato notificato alle
altre parti nel maggio 2012.
4. Nel corso del giudizio, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto all’art. 21 la
soppressione dell’INPDAP a far data dal l gennaio 2012, attribuendo le relative
funzioni ali’ INPS, che gli è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi. La norma
ha aggiunto che fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP può compiere solo atti di
ordinaria amministrazione.
5. La rinuncia è stata accettata dall’Inps, gestione ex Inpdap, nella persona del
Dirigente Generale con atto depositato il 25.9.2012.
6. Ha accettato altresì l’Avvocatura dello Stato, ma nel dichiarato interesse
dell’Agenzia delle Entrate, estranea al giudizio.
7. Non resta a questa Corte che prendere atto della rinuncia agli atti ritualmente
notificata, che determina ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del processo in relazione al
ricorso principale, indipendentemente dall’accettazione delle altre parti (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 9857 del 05/05/2011 e Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013).

Paol Ghinoy, estensore

3

dipendente dello IASM – ente collegato all’AGENSUD — con quello in cui aveva

R. Gen. N. 1115+4017120049
Udienza 12.12.2013

8. L’estinzione a sua volta produce l’effetto, previsto dall’art. 338 c.p.c. con
disposizione avente carattere generale (Cass. n. 2534 del 2003) del passaggio in
giudicato delld sentenza impugnata M il venir meno per le altre parti dell’interesse a

contrastare l’ impugnazion e.
9. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, esso deve preliminarmente essere

10. Le Sez. Unite di questa Corte con la sentenza n. 8925 del 19/04/2011 hanno
chiarito che “In tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334, secondo
comma, cod. proc. civ. – secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata
inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trova
applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poiché, infatti, la
parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa
dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e
dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito
dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante
principale”.
11. Nel caso che ci occupa tuttavia, l’ eventuale accoglimento del ricorso incidentale
del Ministero non potrebbe procurare a tale parte un risultato più favorevole di quello
che consegue all’estinzione del processo, non sussistendo un interesse concreto e
attuale a far dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione ad una
domanda che è stata respinta nel merito. Il ricorso incidentale, purché non
espressamente definito come tale, deve quindi ritenersi condizionato.
12. Occorre quindi provvedere con sentenza, al fine di prendere atto che tale ricorso
per la sua natura implicitamente condizionata dopo la rinuncia la ricorso principale
non può considerarsi produttivo di effetti processuali, dal che ne consegue l’
inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (in tal senso Sez. L, Sentenza
n. 526 del 05/02/1977).
13. Quanto alle spese processuali, l’art. 391 u.c. c.p.c. prevede che la condanna alle
spese del rinunciante non viene pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre
parti personalmente o i loro avvocati muniti di mandato speciale. Nel caso, le
accettazioni non possono sortire tali effetti, in quanto quella dell’Avvocatura dello

Paola hinoy, estensore

4

riunito a quello principale ex art. 335 cod. proc. civ.

R. Gen. N. 1115+4017/2008
Udienza 12.12.2013

Stato è stata effettuata a nome di un soggetto che non è parte in causa e quella
formulata dall’Inps è stata limitata alla sola gestione ex Inpdap, pur dopo la
soppressione di tale ente. La valutazione di tali elementi, unitamente alla correttezza
del comportamento processuale del ricorrente, che ha tempestivamente e da tempo
depositato la rinuncia agli atti prendendo atto dell’orientamento di questa Corte

tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso
principale, assorbito l’incidentale. Compensa le spese fra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

sfavorevole alle sue pretese, determina tuttavia ex art. 92 II c.p.c. la compensazione

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