Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2765 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2765 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al nr. 21548-2016 proposto da:
A.C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO N. 9,
presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, SAM MARCO SIMONA;
– intimate per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1366/2016
del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata 1’11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

Data pubblicazione: 05/02/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che conclude
«per la declaratoria di inammissibilità della presente istanza di
regolamento di competenza, proposto da A.C. Soluzioni srl, per nullità
della notifica del ricorso e per conseguente violazione del disposto di

rilevando unicamente che appare come l’eccezione di incompetenza
territoriale sollevata da Unipol assicurazioni spa debba considerarsi
come non proposta, ai sensi dell’articolo 38, seconda parte, cod. proc.
civ., non essendo stata sviluppata ed articolata da parte eccipiente:
con riferimento al secondo convenuto in giudizio in relazione a tutti i
concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19, e 20, cod. proc. civ.; e
con riferimento al forum destinatae solutionis quanto alla propria
posizione».
Rilevato che:
A.C. Soluzioni S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di
Tivoli, Unipol Assicurazioni S.p.a. e Simona Sammarco e, premesso
che in data 26 novembre 2009 l’auto Toyota Yaris, di proprietà della
Sammarco e assicurata dalla società convenuta, era stata urtata da
altro veicolo, così subendo la Sammarco un danno indiretto derivato
dalla necessità di noleggiare un’auto per il costo di euro 492,00, e che
la parte da ultimo indicata aveva ceduto il credito per detto importo
all’attrice, la quale si era invano rivolta alla società assicuratrice per
ottenere il recupero del credito, chiese di accertare e dichiarare la
sussistenza del credito ceduto e il corrispondente obbligo della Unipol
Assicurazioni S.p.a., con condanna della compagnia assicuratrice a
corrispondere all’attrice la somma di euro 492,00, detratto quanto
eventualmente già corrisposto per il medesimo titolo, nonché al
risarcimento dei danni; in via alternativa, in caso di accertata
insussistenza del credito ceduto, l’attrice chiese la condanna della
cedente al pagamento del corrispettivo pattuito per la prestazione

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cui all’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., quanto al merito

fruita (euro 492,00), detratto quanto già nelle more eventualmente
corrisposto per il medesimo titolo, nonché al risarcimento dei danni;
Unipol Assicurazioni S.p.a. si costituì eccependo, in via preliminare,
l’incompetenza del territoriale del Giudice adito e contestando, nel
merito, la fondatezza delle pretese avanzate ex adverso;

chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento delle
somme pretese dall’attrice e, in via subordinata, la condanna della
medesima società al pagamento, in suo favore, del credito ceduto di
euro 492,00, oltre al maggior danno da ritardato adempimento;
con sentenza n. 441/2013 pubblicata il 2 maggio 2013, il Giudice di
pace di Tivoli dichiarò la propria incompetenza per territorio, essendo
competente, alternativamente, il Giudice di pace di Bologna o quello
di Roma;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Tivoli A.C. Soluzioni S.r.l. e
Simona Sammarco proposero distinti appelli, poi riuniti;
la società assicuratrice non si costituì in quel grado;
il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1366 pubblicata in data 11 luglio
2016, rigettò entrambi gli appelli proposti «con conferma della
incompetenza del Tribunale di Tivoli in favore dei Tribunali di Bologna,
Roma o Grosseto»;
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli A.C. Soluzioni S.r.l. ha
proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico
motivo e illustrato da memoria;
UnipolSai Assicurazioni S.p.a e Simona Sammarco non hanno svolto
attività difensiva in questa sede;
il P.G. ha concluso come sopra riportato, sul rilievo che il ricorso per
regolamento di competenza è stato notificato ad UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. presso la cancelleria del Tribunale di primo grado,
ai sensi dell’art. 82, secondo comma , r.d. 22 gennaio 1934, n. 37,
nonostante la vigenza dell’art. 16-sexies, d.l. n. 179 del 2012 e anzi
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si costituì anche la Sammarco che aderì alla domanda dell’attrice,

in sua espressa violazione, avendo il difensore di detta società
indicato, nella comparsa di costituzione di primo grado, l’indirizzo di
posta elettronica certificata senza specificazioni o distinzioni di sorta,
di talché, non avendo detta società assicuratrice svolto attività
difensiva nel presente procedimento, non potrebbe dirsi che l’atto

che non risulterebbe che la ricorrente abbia documentato
l’impossibilità di procedere alla notifica dell’atto presso l’indirizzo
corrispondente alla casella di posta elettronica certificata per causa
imputabile al destinatario, comprovando di essersi attivata per
riprendere il processo notificatorio, sicché da tanto conseguirebbe la
nullità della notifica e l’inammissibilità dell’istanza di regolamento per
violazione del disposto di cui all’art. 47, secondo comma, cod. proc.
civ.;
ritenuto che:
la notifica del ricorso di regolamento di competenza così come
effettuata ad UnipolSai Assicurazioni S.p.a., parte – si evidenzia rimasta contumace in secondo grado, deve ritenersi comunque non
già inesistente bensì nulla e, quindi, sanabile, atteso che l’iter seguito
per portare a conoscenza della società destinataria il ricorso per
regolamento di competenza risponde ad entrambi i requisiti strutturali
individuati da questa Corte per ravvisare un’attività riconoscibile nello
schema legale della notificazione, tali essendo la legittimazione, in
base alle norme di legge attributive della competenza, della autorità
richiesta di eseguire la notifica (nella specie l’Ufficiale giudiziario, che
ha proceduto nelle forme dell’art. 149 cod. proc. civ.) e la fase di
consegna «intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi
degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù
dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi,

ex lege,

eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga
restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover
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abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il P.G. ha pure evidenziato

reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
definitiva, omessa…» (Cass., sez. un., 20/07/2016, n. 14916);
stante la nullità della predetta notifica, non avendo la ricorrente
provveduto spontaneamente alla rinotifica, va disposta, ai sensi
dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso

entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della
presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per
regolamento di competenza ad UnipolSai Assicurazioni S.p.a.,
assegnando all’uopo alla ricorrente il termine di giorni 60 dalla
comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo
ruolo
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2017.
Il Presidente

per regolamento di competenza ad UnipolSai Assicurazioni S.p.a.

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