Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27649 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22339-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SISTINA 121, dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO VENTURINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 1193/2016 depositata il 4.3.2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 giugno 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– La predetta sentenza ha confermato quella resa dalla commissione tributaria provinciale di Milano di accoglimento del ricorso proposto dalla (OMISSIS) srl (successivamente dichiarata fallita) avverso avviso di pagamento di accise e atto di irrogazione sanzioni, in data 10.12.2012, relativi agli anni 2009-2012, atti concernenti la immissione in consumo di gas naturale avendo la contribuente omesso la presentazione delle dichiarazioni di consumo e il pagamento delle relative accise. Entrambe le sentenze hanno accolto il ricorso della società per assenza di motivazione degli atti impositivi oggetto della controversia.

Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso il Fallimento di (OMISSIS) srl, che ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3)”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, commi 2 e 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

– Atteso che identiche sono le considerazioni sviluppate a sostegno dei due motivi, l’esame degli stessi può essere congiunto e conduce al rigetto del ricorso.

– Va premesso che il presente giudizio si inserisce in un più ampio contesto contenzioso nascente da un pvc del 18.9.2012 redatto dal NIA del Piemonte che rilevava omessi versamenti di accise su tutto il territorio nazionale; il menzionato pvc veniva trasmesso agli uffici delle Dogane territorialmente competenti con conseguente emissione -da parte di ciascuno di essi- degli avvisi di pagamento e di irrogazione delle relative sanzioni. Del contenzioso in parola dà conto, in sede di memoria, anche parte controricorrente.

– Tanto premesso, si osserva che nella interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza ed essenzialità della motivazione dell’atto tributario, spiegando che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione dinanzi al giudice sia, in caso affermativo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur; gli esposti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato tempestivamente e con un grado di determinatezza e intellegibilità che permetta al destinatario un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (cass. 21564/2013).

– Nella specie, la CTR -facendo corretto governo dei principi appena esposti-ha respinto l’appello per mancanza di motivazione sotto il profilo dell’incomprensibilità dei provvedimenti impugnati per carenza dei dati essenziali e per mancata notifica, trascrizione e produzione degli atti nei quali -secondo la ricorrente- si rinverrebbe, per relationem, la spiegazione e la più compiuta motivazione degli atti impositivi. Il rinvio “al contenuto dei verbali rispettivamente in data 18.4.2012 del Nucleo interregionale antifrode per il Piemonte e la Valle d’Aosta, e in data 27.11.2012 dell’Ufficio della Dogana di Milano I” testimonia -è l’assunto dell’ufficio ricorrente- se non la disponibilità, quanto meno la conoscenza, da parte della società contribuente, dei predetti atti.

– Tale assunto non è fondato: il primo processo verbale non risulta agli atti nè è mai stato portato a conoscenza della contribuente; il secondo non era noto nel momento in cui quest’ultima ha proposto il ricorso dinanzi alla CTP, dal momento che lo stesso risulta allegato all’atto (di data successiva) di costituzione dell’Agenzia in primo grado; inoltre l’ufficio ricorrente non riporta nè trascrive i predetti verbali neppure nel loro nucleo essenziale o per parti, così violando il principio di autosufficienza, violazione ancor più rilevante quando si pensi che detti documenti costituiscono la base fondamentale dell’assunto dell’Agenzia. La CTR non si è neppure sottratta all’esame della tecnica motivazionale per relationem, dando atto, dopo avere evidenziato che “Negli atti si evince solo una serie di numeri e di dati privi di riferimenti”, del richiamo -contenuto negli atti in questione – “ad una nota del 17.10.2012 con la quale il NIA della D.R.D. Piemonte e Valle d’Aosta -quindi non la D.R.D. Lombardia- ha reso note delle risultanze della verifica effettuata presso la sede amministrativa della (OMISSIS)”, per poi aggiungere molto significativamente che “Di questa nota e del suo contenuto non viene riportato nulla”; il secondo giudice non ha altresì mancato di rilevare che “la società ha versato in atti una corposa documentazione alla quale l’Agenzia appellante nulla oppone”.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro diecimila.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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