Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27649 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27649 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 13833-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rapp resenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ALDE’ BRUNO GAIA, TESTA DONATELLA CARMELA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n.54,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
CONTESTABILE;

controricorrenti

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 448/01/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE, depositata il
24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

1. con unico motivo di ricorso l’amministrazione deduce “violazione
e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 21212000”, per avere il giudice di
secondo grado annullato l’avviso di accertamento emesso a titolo di
Irpef e Addiz. Reg.Com . dell’anno d’imposta 2008, a causa del
mancato rispetto del temine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n.
212 del 2000, nonostante fosse pacifico che, “trattandosi sostanzia/mente
di operazioni finanziarie”, il contribuente non aveva subito alcun accesso
o ispezione, ma era stato “convocato più volte presso gli Uffici finanziari”, nei
quali era stata così acquisita “ampia documentazione”;
2. nella motivazione della sentenza impugnata si legge, in
particolare, che il discrimine posto dalla norma citata sarebbe tra
“l’attività nella quale il contribuente viene chiamato a fare o spiegare o produrre”, e
quella in cui “i/ tutto viene svolto sulla base di documenti già in possesso
dell’Ufficio”, solo quest’ultima integrando la fattispecie di elaborazione
giurisprudenziale della “c.d. verifica a tavolino”;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
4. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità di
quello che a pag. 55 del controricorso viene qualificato come “un motivo
di impugnazione autonomo e distinto” — ossia il rilievo “che un contraddittorio
sostanziale con le contribuenti vi era comunque stato attraverso le ripetute richieste
di documenti e di giustificazioni dei motivi bancari seguite da colloqui tra le
Ric. 2016 n. 13833 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

Rilevato che:

contribuenti e l’Ufficio” (v. pag. 20 del ricorso) — e che invece ad avviso
del Collegio riveste il ruolo di mera argomentazione nell’ambito
dell’unica censura in diritto svolta;
5. nel merito, il ricorso è fondato, alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte — formatosi sulla base dei principi

Sezioni Unite (Cass. S.U., 24823/15) e dal Giudice delle Leggi (C.
Cost. 132/15) — in base ai quali per i tributi cd. “non armonizzati”,
come le imposte qui in discussione, il tennine dilatorio di 60 giorni
previsto dall’art. 12, comma 7, 1. n. 212/00, si applica solo ai casi
espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali
del contribuente, e non anche agli accertamenti cd. “a tavolino”,
effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso
terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o colloqui, in tal
senso militando sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle
verifiche in loco (conf. Cass. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16,
24368/16, 6183/17, 19879/17, 21884/17);
6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo
esame alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che per l’esame delle
questioni eventualmente rimaste assorbite.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giuliale
X.Arl, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.

elaborati in tema di “contraddittorio endoprocedimentale” dalle

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