Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27648 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6733-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SORGENIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI DUCIANI 42

STUDIO SALUSTRI E ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato LEONE

LORENZA ROBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE

GREGORIO;

– controricorrente –

Avverso la semenza n. 1540/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Emilia Romagna n. 1540/2014 depositata il 16.9.2014,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

215/giugno 2019 dal relatore cons Mele Francesco.

Fatto

RILEVATO

Che:

La predetta sentenza confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Ravenna di accoglimento del ricorso proposto da Sorgenia spa avverso avviso di pagamento con cui -per come si legge in sentenza” l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva provveduto alla liquidazione dei tributi dovuti in applicazione dell’aliquota non agevolata in luogo di quella per “usi industriali” corrisposta dalla società contribuente per non avere quest’ultima ottemperato a quanto disposto dal D.M. 12 luglio 1977, art. 4, cioè la trasmissione della documentazione comprovante la natura industriale dei soggetti a cui aveva venduto il gas metano, al fine di acquisire l’agevolazione fiscale”;

Per la cassazione di tale sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato a un unico motivo;

Resiste con controricorso Sorgenia spa, che ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso consta di un unico motivo recante “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 12 luglio 1977, art. 4, nonchè del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 26,67 e 68 “.

Preliminarmente vanno prese in esame le eccezioni di inammissibilità formulate dalla contribuente. Esse sono infondate per le ragioni che di seguito si espongono.

1) Non sussiste la lamentata carenza di autosufficienza, dal momento che la ricorrente ha puntualmente riassunto i termini della questione oggetto della controversia, consistente nella assoggettabilità del tributo sul gas metano alla aliquota agevolata prevista per l’uso industriale – trattamento agevolato subordinato al compimento di talune specifiche attività – a cui hanno fatto seguito le valutazioni giuridiche illustrate nella fase del merito.

– 2) Non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) perchè manca “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda”; invero, per come meglio si esporrà in seguito, la vertenza si incentra sulla interpretazione della normativa che regola la materia, così come la stessa si è sviluppata nel corso del tempo.

– 3) Non sussiste la dedotta inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 101 e 329 c.p.c. per avere la ricorrente impugnato la sentenza limitatamente ad un solo capo, manifestando acquiescenza implicita al secondo capo laddove la CTR ha rilevato l’avvenuta, sia pure tardiva, trasmissione della documentazione legittimante il trattamento agevolato, circostanza che non sarebbe stata contestata dall’amministrazione; si osserva che la ricorrente non ha mancato di dolersi anche di quest’ “altro errore dei giudici di secondo grado” denunciando in particolare che “il trattamento fiscale speciale per gli usi industriali può essere applicato a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta e non da un momento anteriore”, con un inammissibile effetto retroattivo.

– 4) Non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso derivante dalla lamentata violazione non di una norma di legge ma di una norma contenuta in un decreto ministeriale, atto di normazione secondaria insuscettibile di essere censurato in sede di legittimità; si osserva che il D.M. citato rappresenta la normativa regolamentare per l’applicazione della L. n. 102 del 1977, normativa, che -assume parte ricorrente e contesta specularmente parte contribuente- sarebbe rimasta in vigore anche dopo l’entrata in vigore del T.U. Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), per come meglio si illustrerà più avanti.

– Può ora esaminarsi il merito del ricorso.

– Il fulcro della decisione -oggetto della censura dell’Agenzia- è costituito dal seguente passaggio “… l’art. 68 (del TUA) ha abrogato il D.L. n. 15 del 1977 convertito in L. n. 102 del 1977, di conseguenza ha perso vigore anche il D.M. 12 luglio 1977, convertito, con modificazione, nella L. n. 102 del 1977, concernente l’istituzione di una imposta di consumo sul gas metano, di contro il D.L. n. 504 del 1995, art. 26, non prevede alcun adempimento formale.”

La ricorrente Agenzia sostiene che “… la normativa regolamentare di cui al D.M. 12 luglio 1977 è da ritenersi, in quanto applicabile, ad oggi ancora vigente”; asserzione suffragata -secondo la ricorrente- dalla disposizione contenuta nel T.U. Accise, art. 67, comma 1 (D.Lgs. n. 504 del 1995) secondo cui “Con decreto del Ministro dell’economia e finanze sono stabilite le norme regolamentari per l’applicazione del presente testo unico … Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti in quanto applicabili”, con la conseguenza che il predetto art. 67 consentirebbe di ritenere ancora vigente il D.M. 12 ottobre 1977, per effetto del quale l’applicazione dell’aliquota agevolata spetta solo a coloro che provino il possesso dei presupposti giuridici e fattuali per accedere al regime riservato all’uso industriale e con decorrenza dalla relativa istanza prevista dal menzionato D.M..

Il ricorso non è fondato.

Innanzi tutto, la norma di cui al D.M. 12.7.1977 l’art. 4 ha costituito norma di attuazione del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, avente ad oggetto l’imposta di consumo sul gas metano, sostituita dall’accisa introdotta -circa venti anni dopo- dal D.Lgs. n. 504/95 (T.U. Accise), il quale, nell’art. 68, nell’elencare i testi legislativi abrogati, menziona espressamente “… p) il D.L. n. 15del 1977 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102 contenente disposizioni per l’imposta di consumo sul gas metano e successive modificazioni.” Per effetto della abrogazione della predetta normativa (norma primaria) è venuta meno la norma regolamentare di cui al D.M. 12 luglio 1977 (norma di attuazione). In ogni caso le norme regolamentari in parola non sono compatibili con il T.U. Accise, il quale contempla una aliquota ridotta a differenza del D.M. del 1977 che invece regolamentava una esenzione d’imposta ed era applicabile ai “soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori finali”, mentre destinatario della normativa contenuta nel T. U. Accise è il “grossista” e tale è la società oggi controricorrente. Per ultimo, si osserva che la normativa oggi vigente -a differenza del D.L. n. 15 del 1977 – non subordina l’assoggettamento ad accisa “usi industriali” al rispetto di requisiti formali ma fa discendere la riduzione dell’aliquota alla circostanza fattuale che il gas naturale sia stato effettivamente impiegato in attività di natura industriale

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.300,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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