Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27648 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27648 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 13760-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
C.I.S. INFORMATICA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA GUALTIERI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 927/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
10/06/2015;

-T

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:
1. il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello
dell’Agenzia delle entrate a causa del mancato deposito della ricevuta

2. con due motivi di ricorso l’amministrazione deduce la
violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, e 22, comma
1, del d.lgs. 546/1992, avendo la C.T.R. ritenuto che il termine per la
costituzione in giudizio dell’appellante decorra dalla data di spedizione
e non di ricezione del ricorso notificato, senza considerare che la
tempestività del gravame era desumibile dall’avviso di ricevimento del
plico in data 13/12/2012, giorno in cui scadeva il termine breve per
l’impugnazione della sentenza della C.T.P., notificata il 14/10/2011;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
4. i motivi — che in quanto connessi possono essere trattati
congiuntamente — sono fondati, alla luce dei principi di diritto
affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452
e 13453 del 29 maggio 2017, in base ai quali, nel processo tributario:

5.1 «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudkío del ricorrente (o
dell’appellante), che si avvalga per la notifica_zione del servkio postale universale,
decorre non dalla data della spedkione diretta del ricorso a meuo di raccomandata

z

con avviso di ricevimento, ma dal giorno della rice ione del plico da parte del

z

destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla rice ione> (conf.
ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14,
19138/16; Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

Ric. 2016 n. 13760 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

postale di spedizione dell’atto di appello;

5.2. «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che
sia stato notificato direttamente a Inew del servkio postale universale, il fatto che
il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta
giorni dalla /legione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di .spedkione, purché nell’avviso di

stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione
probatoria che la legge assegna alla ricevuta di .5pedizione,- invece, in loro mancanza,
la non idoneità della mera scritturckione manuale o comunemente dattilografica
della data di .spedkione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della
tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadena
per l’impugnnione dell’atto (o della sentenza)» di cui all’art. 327 c.p.c., “con la
conseguente certe a di tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale
da parte del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d “prova di resistenza’)”;

6. essendosi fermata al rilievo preliminare del mancato deposito
della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, la decisione
della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto e va
quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei richiamati
principi, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.

ricevimento medesimo la data di spedkione sia asseverata dall’ufficio postale con

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