Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27647 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2482-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA B. DI B.R. E C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SCARPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria della

Lombardia n. 128/20/10 depositata il 26.11.2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 giugno 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– La predetta sentenza ha riformato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Impresa B. di B.R. & C. S.a.s. avverso atto di contestazione relativo all’anno 2002 – avente ad oggetto l’omesso versamento della ritenuta di acconto IRPEF e l’omessa tenuta delle scritture contabili, oltre alle relative sanzioni di legge; in particolare, la CTR ha ritenuto che la società contribuente avesse maturato validamente un credito IVA che avrebbe dovuto essere considerato in compensazione con quanto reclamato a titolo di IRPEF e relative sanzioni – imposta costituente oggetto del presente giudizio – operazione che, se posta in essere dai primi giudici, avrebbe comportato l’annullamento della menzionata imposta e delle sanzioni connesse.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a sei motivi.

– Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Osserva il collegio che deve essere esaminata, d’ufficio, in via preliminare, la questione della corretta instaurazione del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., ravvisabile nella specie; la Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente rilevato che nel caso di accertamenti di imposte dirette ed IRAP a carico di società di persone fondati su elementi comuni rispetto ad accertamento IVA, il relativo (unico) atto impositivo non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa la inscindibilità delle due situazioni relative alla società e ai singoli soci (Cass. n. 6303/2018; n. 6531/2018; n. 6631/2018); conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass. n. 23096/2012).

– In conclusione, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè dalla CTR che non ha provveduto a rimettere la causa alla CTP ex art. 354 c.p.c., impone l’annullamento della pronuncia emessa a contraddittorio non integro ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., (cass. n. 5063/2010) che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio ai soci presenti nella compagine sociale all’epoca presa in esame dall’accertamento, e alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria provinciale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA