Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27647 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27647 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 21/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso 12465-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GONNET GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
GURRERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
7-`

ALESSANDRO ALASIA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1223/38/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 17/11/2015;

lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dal controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:
1. il giudice di secondo grado ha annullato l’avviso di accertamento

causa della violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7,
L. n. 212 del 2000, ritenendo irrilevante che l’attività istruttoria di verifica
fiscale con acquisizione di documenti ed elementi in possesso del contribuente dallo
stesso esibiti ed in contraddittorio con il contribuente stesso” fosse stata “svolta
presso l’Ufficio e non presso la sede dell’attività verificata”;
2. con unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia la
“violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della le e 212/2000”, deducendo
che, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte con sentenza n. 24823/15, mentre per le imposte dirette
il termine dilatorio in questione non andrebbe rispettato, per l’Iva il
contribuente non avrebbe assolto l’onere di dimostrare che l’esito del
procedimento sarebbe stato diverso, ove esso fosse stato rispettato;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
4. il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte, formatosi sulla base dei principi elaborati in tema di
“contraddittorio endoprocedimentale” dalle Sezioni Unite (Cass. SU
24823/15) e dal Giudice delle Leggi (C. Cost. 132/15), in base ai quali:

4.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (come l’Ires e l’Irap) il
termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, 1. n.
212/00, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso,
ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli
Ric. 2016 n. 12465 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

emesso per Irpef, Addiz.Reg.Com . e Iva dell’anno di imposta 2006, a

accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a
notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente
mediante questionari o colloqui, in tal senso militando sia il dato
testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco;

4.2. per i tributi cd. “armonizzati” (come l’Iva), invece, “la

parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo
tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente
assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al
momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di
correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass.
SU 24823/15; conf. Cass. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16,
24368/16, 6183/17, 19879/17, 21884/17);

5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo
esame alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che per l’esame delle
ulteriori questioni eventualmente rimaste assorbite.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedirnentale da

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