Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27647 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 03/12/2020), n.27647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18664/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

GE.S.AL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Pier Luigi Cappello, con studio in

Agrigento, alla via Imera, 50, ove trovarsi elettivamente

domiciliata;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza CTR Sicilia 102/01/13 del 11 aprile

2013, avente ad oggetto l’avviso di accertamento R.1003AA01016/2006

I.R.PE.G. + IRAP 2002 della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle

Entrate di Agrigento.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con l’avviso di accertamento in oggetto l’Agenzia delle Entrate, sulla base del p.v.c. del 30.4.2004 della Guardia di Finanza, contestò alla GESAL s.r.l. l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di elementi positivi di reddito per Euro 30.017,00, costituiti dalla differenza fra i contributi erogati sulla base della legge regionale 27 del 1991 in Euro 38785,96 e quello accreditato nell’esercizio 2002 per l’importo di Euro 4.768,95.

Impugnato l’accertamento, la Commissione Tributaria Provinciale adita lo annullò, ritenendo che la contabilizzazione dell’erogazione dovesse rispettare il principio di cassa.

La sentenza, appellata dall’Ufficio, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l’annullamento dell’accertamento ritenendo che il decreto emesso in forza della legge regionale 27 del 1991, e con il quale la società era stata ammessa a contributi connessi all’assunzione di dipendenti negli anni 1997 e 1998, non costituisse ancora decreto di liquidazione di somme e non formasse titolo di credito esigibile, se non per le somme via erogate e che erano state regolarmente contabilizzate per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (tuir), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 19, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” avendo la sentenza violato il principio di competenza che, secondo la norma del TUIR indicata e l’art. 2423 bis c.c., impone l’iscrizione del provento sin dal momento in cui esso era stato deliberato, essendo divenuto in quel momento certo e determinato nel suo ammontare.

Con il secondo motivo deduce “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ in quanto la C.T.R. avrebbe immotivatamente ritenuto il decreto assessoriale nè un decreto di liquidazione nè un titolo immediatamente esigibile.

Nel controricorso la contribuente obbietta che già il decreto assessoriale, all’art. 3, prevedeva l’emanazione di successivi provvedimenti per l’assunzione dell’impegno di spesa, che rendeva la ragione di credito non esigibile; che la legislazione regionale in materia prevedeva controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro che rendevano incerto anche sullman” l’erogazione degli importi, tanto che alla fine essa stessa contribuente – come rilevato dalla stessa sentenza – non aveva ancora ricevuto l’intera somma determinata dal decreto assessoriale; che lo stesso p.v.c. della Guardia di Finanza evidenziava la necessità di una visita ispettiva dell’Ispettorato del lavoro, all’esito positivo della quale l’erogazione del contributo restava subordinata; e, quanto alla motivazione, che essa aveva dato conto esaurientemente delle ragioni dell’annullamento dell’atto impositivo.

Il primo motivo è fondato.

Fermo restando che le regole sull’imputazione temporale dei componenti, positivi e negativi, del reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (attuale art. 109), sono inderogabili sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria (Cass., 16349/’14; Cass., 25282/’15; Cass., 1107/’17), il problema posto dalla ricorrente concerne la valenza fiscale e contabile che a tal proposito abbia avuto il decreto assessoriale 12 giugno 2002 con il quale la Regione Sicilia approvò l’elenco delle imprese ammesse al beneficio, fra queste compresa l’odierna contribuente per l’importo di Euro 34.785,95.

Sostiene la ricorrente che il decreto, attribuendo e liquidando l’importo del contributo, aveva formato una componente positiva del reddito che, essendo irrilevante il momento dell’effettiva percezione, non poteva che imputarsi all’esercizio dell’anno 2002. Nega che ad esso dovesse seguire – prima dell’effettiva erogazione del contributo – ulteriore attività istruttoria.

Sostiene invece la contribuente (anche sulla scorta della motivazione della sentenza della CTR) che il decreto assessoriale non portava un titolo “esigibile”, in quanto l’effettiva erogazione del contributo restava subordinata ad ulteriore attività istruttoria dell’Ispettorato del lavoro e lo stesso decreto assessoriale prevedeva la futura assunzione dell’impegno di spesa, non ancora finanziato.

Innanzi tutto, va sgombrato il campo dall’equivoco nominalistico secondo cui i contributi pubblici (inquadrabili fra i ricavi e gli altri proventi di ogni genere di cui al comma 3) debbano essere portati da titoli esigibili. La norma di cui all’art. 109 richiede, quanto ai componenti positivi o negativi che determinano il reddito, solamente che ne sia certa l’esistenza e determinato o determinabile l’ammontare, non anche si tratti di titolo immediatamente azionabili in executivis. Considerato che sul piano tributario si tratta di proventi identici a quelli collegabili all’attività d’impresa, l’erroneità di equiparare la certa esistenza della componente positiva dei redditi con la sua azionabilità è di palmare evidenza.

In secondo luogo, va precisato che la Corte si è già pronunciata sulla questione (Cass., 33462/2018; Cass., 23725/2013) statuendo che i contributi erogati ai sensi della L.R. siciliana 15 maggio 1991, n. 27, artt. 9 e 10, costituiscono sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 3, lett. b) (ora art. 88), (nel testo applicabile ratione temporis) nell’esercizio di competenza e non in quello di effettiva erogazione nel quale siano stati incassati (Cass. 23725/2013), essendosi altresì precisato che, data rinderogabilità delle regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito, il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati – come nel caso in esame – in un esercizio diverso.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo sul presupposto che il decreto dell’Assessorato alla regione Sicilia non costituisse titolo immediatamente esigibile, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui la causa va rinviata per nuovo esame, nell’uniformarsi all’indicato principio di diritto, riguardo alla valenza da attribuire al decreto dell’Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, dovrà dunque tener conto che la certezza sull’erogazione del contributo in virtù del detto provvedimento dovrà intendersi con riferimento alla sussistenza del titolo all’acquisizione del contributo medesimo, non rilevando, ai fini della decisione della controversia, l’eventuale incertezza sui tempi della sua concreta erogazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria della Sicilia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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