Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27646 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27646 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 12019-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TERREALTE SRL SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato
BENEDETTO SANTACROCE, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1495/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 15/03/2016;

Data pubblicazione: 21/11/2017

lette le memorie ex art. 380-bis c.p.c. depositate dal controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:
1. con riguardo ad avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva

sanzioni per l’anno di imposta 2008, annullato dal giudice di prime
cure per violazione del contraddittorio preventivo, il giudice di
secondo grado ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate
affermando che “poco o nulla importa se la verifica si sia svolta ‘a tavolino” o
meno”, dovendo il contribuente essere in ogni caso “messo nelle condiione
di difendersi prima di qualsiasi provvedimento”, alla luce del principio del
contraddittorio preventivo affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte con sentenza n. 18184 del 2013;
2. con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 12, L. n. 212 del 2000;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
4. il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte, formatosi sulla base dei principi elaborati in tema di

contraddittorio endoprocedimentale” dalle Sezioni Unite (Cass. SU

24823/15) e dal Giudice delle Leggi (C. Cost. 132/15), in base ai quali:

4.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (come l’Ires e l’Irap) il
termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, 1. n.
212/00, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso,
ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli
accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a
notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente
Ric. 2016 n. 12019 sez. MT – ud. 28-09-2017
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(disconoscimento di credito portato in compensazione) e relative

mediante questionari o colloqui, in tal senso militando sia il dato
testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco;

4.2. per i tributi cd. “armonizzati” (come l’Iva), invece, “la
violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da
parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo

assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al
momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di
correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass.
SU 24823/15; conf. Cass. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16,
24368/16, 6183/17, 19879/17, 21884/17);

5. non avendo fatto applicazione degli esposti principi, ma
essendosi limitata a sancire l’irrilevanza delle modalità di espletamento
della verifica fisale, la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio
per nuovo esame alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che per
l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente

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