Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27646 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27646 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 19497-2008 proposto da:
D’IMPERIO

ALESSIA

C. F.

DMPLSS74D53H501T,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
%
– ricorrente contro

2013
3017

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

Data pubblicazione: 11/12/2013

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
,…….

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

D’IMPERIO

ALESSIA

C.F.

DMPLSS74D53H501T,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1923/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2007 R.G.N.
2285/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
)
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

R.G. 19497/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

accoglieva la domanda proposta da Alessia D’Imperio nei confronti della s.p.a.
Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del
termine nei contratti di lavoro intercorsi tra le parti dal 6-10-1998 al 7-11-1998
e dal 21-12-1998 al 30-1-1999 (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994
come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ.), con la conseguente instaurazione di
un rapporto a tempo indeterminato dal 6-10-1998, e condannava la società al
ripristino del rapporto e alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal 234-2001.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
L’appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 22-8-2007, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società al
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate per il periodo
dal 23-4-2001 al 27-2-2002 (scadenza del triennio dalla cessazione del
rapporto, ovvero dalla cessazione della proroga del secondo contratto
avvvenuta il 27-2-1999).
Per la cassazione di tale sentenza la D’Imperio ha proposto ricorso con
nove motivi.

1

Con sentenza n. 5859/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma

La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con due motivi.
Infine la D’ Imperio ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

logico va dapprima esaminato il ricorso incidentale, con il quale la società,
sotto i profili della violazione di legge (primo motivo) e del vizio di
motivazione (secondo motivo), in sostanza deduce la insussistenza di un limite
temporale alla stipula di contratti a termine per le citate “esigenze eccezionali”,
sostenendo la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi intercorsi.
Entrambi i motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in
materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente
anteriormente al ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
2

Preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza, in ordine

procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi

dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
3

vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste

n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
Il ricorso incidentale della società va pertanto respinto.
Va invece accolto, come di seguito, il ricorso principale, con il quale la

(applicabile ratione temporis), sotto vari profili (rispettivamente vizi di
motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729, 1218 e 1223, 1227, 2697, 2094
e 2099 c.c., e 113, 114 e 432 c.p.c.) lamenta che erroneamente e senza
adeguata motivazione la Corte di merito ha limitato il risarcimento del danno
alla scadenza del triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Al riguardo osserva il Collegio che (a prescindere da ogni considerazione
sulla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina
previgente, sulla quale ovviamente sono incentrati i motivi di ricorso) nella
fattispecie è applicabile lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 32 commi
5, 6 e 7 della legge 4-11-2010 n. 183, i quali dispongono che: “5. Nei casi di
conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva
nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o
aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l ‘assunzione, anche a
tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine

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lavoratrice, con nove motivi corredati da idonei quesiti ex art. 366 bis c.p.c.

nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata
dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i
giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della

della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative
eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 del codice di
procedura civile.”
Tale disciplina (v. fra le altre Cass. 31-1-2012 n. 1409, Cass. 29-2-2012 n.
3056), applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (v. già
Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto
della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad
“introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed
omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi
nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la
legislazione previgente”.
La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno
dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto,
assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”
va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre
soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla
scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara
la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza
5

presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini

ӏ da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a
riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le
retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”
(altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della

Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte
Costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione
dell’aliunde perceptum. Sicché l’indennità onnicomprensiva assume una chiara
valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza
di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”.
Peraltro, “la garanzia economica in questione non è né rigida, né
uniforme” e, “anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge
n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in
relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a
tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità
della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili
sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni
di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del
rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le
stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il
numero dei dipendenti”.
Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme, adeguata a
realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”, ha superato
il giudizio di costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli
artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 primo comma della Costituzione.
6

conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).

Infine, è stata emanata la legge n. 92 del 28-6-2012 (in G.U. n. 153 del 37-2012), che all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica
(in senso conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da
questa Corte di legittimità), ha così disposto: “La disposizione di cui al comma

l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo
compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il
quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Orbene la detta normativa, va applicata nel caso in esame, essendo questa
Corte investita al riguardo da validi e pertinenti motivi di ricorso (v. fra le altre
Cass. 1-10-2012 n. 16642).
Nella fattispecie, quindi, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens,
nonché del principio del divieto di reformatio in peius (atteso che il capo
risarcitorio è stato impugnato soltanto dalla lavoratrice), va quindi accolto il
ricorso principale, in tal modo risultando assorbita ogni questione riguardante
l’applicazione della normativa previgente, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e con rinvio per il riesame,
sul punto, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale
provvederà, nei detti limiti, anche ai sensi di quanto disposto in rito dal comma
7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie nei sensi
di cui in motivazione il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza in

7

5 dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che

relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Roma in diversa composizione.
Roma 24 ottobre 2013

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