Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27645 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M. (c.f. (OMISSIS)), PA.OR.
(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
RIPETTA 157, presso l’avvocato LUCCHESE ALBERTO, che li rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
REGIONE PUGLIA;
– intimata-
avverso la sentenza n. 6219/2005 del GIUDICE DI PACE di BARI,
depositata il 21/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’avvocato P.M. e il dott. Pa.Or.
ricorrono per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Bari in data 24 febbraio 2006, non notificata, che ha accolto la domanda proposta contro la Regione Puglia da A.R. C., assistita dal primo dei due ricorrenti nel giudizio di merito, e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese, distratte a favore “del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario”.
Il ricorso, notificato il 7 luglio 2 006, espone un unico motivo di censura.
La Regione Puglia non ha svolto difese.
2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la distrazione non sia stata pronunciata a favore dei difensori della parte, che erano due e non uno.
3. Il ricorso è inammissibile, sollevando una questione che doveva essere dedotta in via di correzione di errore materiale, come ritenuto dalle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. un. 7 luglio 2010 n. 16037).
In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011