Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27645 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 12/10/2021), n.27645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25261-2017 proposto da:

COMUNE SOLOFRA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMEN PEDICINO;

– ricorrente –

contro

SOLOFRA DOKS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MATONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2860/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Solofra Doks S.r.l. ha impugnate di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Avellino il diniego dell’istanza di autotutela notificatole dall’Ufficio Tributi del Comune di Solofra relativo alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per l’anno 2012. La Società, nell’eccepire l’illegittimità dell’imposta per i propri locali adibiti a deposito doganale, contestava il diniego opposto dal Comune all’espressa richiesta di effettuare un controllo sullo stato dei luoghi ove si assumeva che si formassero esclusivamente rifiuti speciali autonomamente smaltiti con l’ausilio di una ditta specializzata.

1.1. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che l’atto con cui l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non rientra nella previsione tassativa di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e, quindi, non è possibile impugnarlo. La Società contribuente interponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva, condannando il Comune alle spese di giudizio, dopo aver ritenuto inammissibili la costituzione in giudizio di questo ultimo e le sue controdeduzioni all’appello per tardività.

1.2. Ricorre avverso detta ultima decisione il Comune di Solofra con due motivi.

1.3. La società Solofra Doks S.r.l. ha presentato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo, il Comune denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32 e 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sull’erronea decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale ritenuta tardiva costituzione nel giudizio d’appello, con conseguente dichiarazione l’inammissibilità delle proprie difese, e sull’impugnabilità del diniego di autotutela.

2.1. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,artt. 232 e 276 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché la Commissione aveva erroneamente considerato come incontestati i risultati di una CTU disposta in diverso contenzioso ancora pendente in appello, nonché abbia errato nel ritenere che la Società contribuente avesse assolto all’onere della prova rispetto alla presentazione di apposita denuncia finalizzata ad ottenere la richiesta esenzione per la produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti.

3. Preliminarmente va rigettata l’eccezione d’inammissibilità proposta dal controricorrente per violazione ed omessa applicazione dell’art. 366 c.p.c., sui contenuti del ricorso e sulla specifica indicazione dei motivi, nonché difetto di autosufficienza. Essa e infondata, infatti, l’atto di impugnazione contiene un’adeguata esposizione dei fatti che consente, nel rispetto del principio di specificità, di avere una chiara e completa cognizione delle circostanze che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, nonché, dalla lettura del primo motivo e dall’esame degli atti allegati è possibile individuare gli elementi posti a base del ricorso.

3.1. E’, altresì, da ritenersi ininfluente, la dichiarata acquiescenza del Comune alla sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Avellino n. 1031/2/15 che annulla la cartella pagamento relativa alla Tarsu 2012, poiché la stessa non ha rilevanza ai fini di valutare la sussistenza del presupposto impositivo.

4. Il primo motivo è fondato ed assorte il secondo.

4.1. Il Comune, in sede di appello da parte della Società contribuente, si è costituito il 9 marzo 2017 rispetto all’udienza del 14 marzo 2017. Da giurisprudenza consolidata “in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23 entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti i sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32” (Cass., Sez. V, n. 5734 de 2015), nonché “nel processo tributario, la violazione del termine visto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare fati costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (Cass., Sez. V, n. 2585 del 2019). Emerge quindi con chiarezza che il Comune, sia pure costituitosi tardivamente, non poteva vedersi dichiarare inammissibili le sue difese con le quali ha negato la pretesa attrice ed ha contestato l’applicabilità delle norme richiamate dall’appellante.

4.2. Rispetto all’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela non può affermarsi che esso sia “l’unico atto notificato con cui il Comune di Solofra ha specificato la propria pretesa Tarsu, essendo evidente che una richiesta di autotutela presupponga necessariamente la conoscenza dell’atto impositivo di cui si sollecita la revisione in autotutela e la relativa impugnazione ed esso “e’ ammesso esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale” (Cass., Sez. V, n. 4937 del 2019) e non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. V, n. 7616 del 2018), altrimenti si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. V, n. 3442 del 2015, Sez. VI-V, n. 12421 del 2017 e Sez. V, n. 7616 del 2017).

5. In definitiva, sulla base della considerazioni sin qui svolte, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, considerato e non sorso necessari ulteriori accertamenti in fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della società contribuente Solofra Doks S.r.l..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 5.600 Euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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