Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27645 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27645 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 19180-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585,

in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3015

CATAPANO ANTONIO;
– intimato –

avverso la

sentenza n.

5021/2007 della CORTE

Data pubblicazione: 11/12/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2007 R.G.N.
997/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;

LUIGI;
udito il P.M. irì persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA i che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

R.G. 19180/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3-2-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli,
in accoglimento della domanda proposta da Antonio Catapano nei confronti

di lavoro concluso tra le parti per il periodo 1-3-2000/30-4-2000, per “esigenze
eccezionali” ex art.8 ceni 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., con la
conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1-3-2000 e
condannava la società alla immediata riammissione del Catapano nel posto di
lavoro e al pagamento in suo favore delle retribuzioni dal 19-12-2003 alla data
della sentenza.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda. Il Catapano si costituiva e resisteva al
gravame. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 18-7-2007,
rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi. Il Catapano è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi la ricorrente, denunciando violazioni di legge e vizi
di motivazione, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la
nullità del termine apposto al contratto de quo. In particolare la ricorrente
deduce la insussistenza di un limite temporale alla stipula di contratti a termine
per la causale indicata, sostenendo la natura meramente ricognitiva degli
accordi attuativi intercorsi.

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della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto

I motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in materia
dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al
ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato

1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
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che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del

collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e

postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio vanno quindi respinti i detti primi tre
motivi.
Con il quarto motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e
1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in
ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto
“conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività
lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la

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come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti

società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di
esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.
La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto:

“Dica la

Suprema Corte se per il principio di corrispettività della prestazione, il

contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni
soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in
mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel
rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ. “. Tale quesito
risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si
risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza
enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento
operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).
Del resto, nella fattispecie anche la esposizione del motivo risulta del tutto
generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la
mancanza di una verifica effettiva della messa in mora, senza che la ricorrente
indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato nell’impugnata
sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da parte della società
(cfr. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Del pari, per quanto
concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito),
alcunché di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo
era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della
prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto
oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-62006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099 -).
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lavoratore — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del

Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze
economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche
modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 32,
commi 5 0 , 60 e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183.

principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di
legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva,
una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso,
in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 272-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe,
anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad
essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v.
fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Il ricorso va pertanto respinto. Infine non deve provvedersi sulle spese non
avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Roma 24 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa DonaLE

ItinLne,c, ZPA

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di

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