Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27644 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27644 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 11622-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ITAL SERVIZI SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 1341/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

t.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Rilevato che:
1. in relazione ad avviso di diniego di condono ai sensi della L. n.
289 del 2002, art. 9-bis, con riguardo ad Irpef, Iva e Irap dell’anno
d’imposta 2000, il giudice di secondo grado ha respinto l’appello
dell’Agenzia delle entrate avverso raccoglimento del ricorso della

“consolidato orientamento di legittimità” per cui “l’efficacia del condono ex art. 9
bis legge 27.12.2002 n. 289 è subordinata al pagamento integrale dell’importo
dovuto”;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la “violnione dell’art. 9 bis
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come ampliato dalla legge 24/12/2003 n.
350 art. 2 comma n. 45 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, ribadendo che,
in caso di rateazione, il beneficio condonistico in discussione “spetta
solo dopo che si è provveduto tempestivamente al pagamento di tutte le rate”;
3. a seguito di deposito di proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte, con rituale comunicazione all’unica parte
costituita, ed all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:
4. il motivo è fondato;
5. quanto all’Iva, va rilevata d’ufficio (Cass. SU 26948/06; Cass.
21447/17, 16754/16) l’incompatibilità del condono previsto dalla L.
n. 289 del 2002, art. 9-bis, con l’ordinamento eurounitario in materia
di tributi armonizzati (quale è l’Iva), per contrasto con gli artt. 2 e 22
della Sesta direttiva n. 77/388/CEE, nonchè con l’art. 10 del Trattato
della Comunità Europea (Cass. SU 20068/09; Cass. 19546/11,
13505/12, 2915/13, 20435/14, 20064/15, 16754/16, 21447/17);
6. quanto alle restanti imposte, va ribadito il costante orientamento
di questa Corte per cui la fattispecie regolata dalla L. n. 289/02,
Ric. 2016 n. 11622 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

società contribuente, sulla base del proprio motivato dissenso dal

dall’art. 9 bis — a differenza di quelle regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16,
le cui disposizioni non sono applicabili analogicamente — costituisce
una forma di condono clemenziale e non premiale, condizionato
all’integrale pagamento di quanto dovuto, sicché per la definizione
della lite pendente è insufficiente il pagamento della prima rata cui non

5969/16, 25238/13, 21364/12, 19546/11, 20745/10);
7. in quanto non conforme al suddetto principio di diritto, la
sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi
dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso della
società contribuente;
8. in considerazione del complessivo andamento del giudizio di
merito, le spese processuali delle relative fasi vanno integralmente
compensate tra le parti, mentre le spese processuali del presente
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
di merito. Condanna la società intimata al rimborso delle spese
processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi
Euro 4.500,00 a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a
debito.

segua l’adempimento delle successive (ex plurimis, Cass. 21447/17,

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