Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27644 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 03/12/2020), n.27644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9738/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.A., domiciliato presso l’avv. Rosario Trillocco, in

Brescia, via Montello, n. 39;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia – sezione

staccata di Brescia – n. 202/63/12 del 9 ottobre 2012, avente ad

oggetto autotutela IRPEF e altro 2002 della Direzione Provinciale

dell’Agenzia delle Entrate di Brescia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.A. e, per esso, l’amministratore di sostegno B.G., propose istanza di annullamento di avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva determinato per l’anno 2002 un reddito imponibile di Euro 447.779,00, derivante dalla plusvalenza per la cessione della quota di proprietà di terreni inseriti in piano di lottizzazione.

L’Agenzia delle Entrate annullò parzialmente in autotutela l’atto impositivo, rettificando la plusvalenza in Euro 177.331,00 con sanzione al 100% e iscrivendo a ruolo le somme dovute a titolo definitivo per l’importo capitale di Euro 75.141,00.

Il contribuente impugnò l’atto come rettificato in autotutela e la conseguente cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che, riuniti i ricorsi, li accolse.

Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate per violazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione, appello al quale il contribuente ha resistito eccependone la tardività.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – ha dichiarato l’appello inammissibile.

Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre per un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Commissione Tributaria Regionale, premessa l’applicabilità al gravame della disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, e recante fra l’altro la riduzione a sei mesi del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., ha ritenuto che “dagli atti dimessi in causa non era (stato) possibile verificare la tempestività dell’appello, mancando qualsiasi data di riferimento salvo quella del deposito, che però non era utile alla verifica di tempestività dell’atto. Nè può ritenersi utile la produzione all’udienza della cartolina di ritorno. A parte, infatti, l’incertezza sulla provenienza della data di spedizione impressa con timbro sulla cartolina medesima, non essendo assolutamente certo che il detto timbro sia stato apposto dall’ufficio di spedizione ed essendo rilevante a tal fine il tagliando di spedizione che viene compilato in doppia copia di cui una viene rilasciata al mittente con il timbro postale comprovante la data di spedizione, è decisiva la circostanza che un tale deposito è tardivo. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 1, richiamato dall’art. 53, infatti, prevede che quando il ricorso sia stato spedito per posta, debba essere depositata, a pena di inammissibilità, anche copia della spedizione per raccomandata, nel termine di trenta giorni dalla notifica”.

La ricorrente denuncia “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, sostenendo errate entrambe le proposizioni sulle quali la decisone si è fondata. Sostiene in particolare, quanto alla data di spedizione della raccomandata, che essa si ricavava dalla ricevuta di consegna del plico all’Ufficio postale, avvenuta il (OMISSIS). E quanto alla tempestiva produzione della cartolina di ritorno, avvenuta in udienza, che era stato male indicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, – norma che disciplina il contenuto del ricorso – e che non era stato violato l’art. 22, stante l’avvenuto tempestivo deposito in cancelleria, nel termine previsto di trenta giorni dalla spedizione, della copia notificata e della distinta di consegna all’Ufficio postale dei pieghi raccomandati, tra i quali quello in oggetto, munita di timbro dell’Ufficio ricevente.

Il motivo è fondato.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale stride con l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo posta (nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale), quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale; e che al fine di dimostrare la tempestività di siffatta presentazione è sufficiente una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, certifichi in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data (Cass. n. 19547/’19; Cass., n. 14163/’18; Cass., SU, n. 13452/’17; Cass., n. 3386/2018).

Alla luce di questo principio, l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo mancava ogni “data di riferimento salvo quella del deposito, che però non era utile alla verifica di tempestività dell’atto” è errata.

Risulta, infatti, dall’esame del fascicolo d’ufficio cui la Corte, quale giudice del fatto processuale, ha accesso, che la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata il 16 novembre 2010, la spedizione dell’atto di appello per mezzo del servizio postale è avvenuta il (OMISSIS), quindi nel termine c.d. lungo di sei mesi per la proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione applicabile ratione temporis, come attestato dalla produzione, contestualmente al deposito del ricorso in appello il 10 giugno 2011, come da ricevuta della CTR adita, della distinta delle raccomandate da parte dell’Agenzia, tra le quali quella per mezzo della quale era stato notificato il ricorso in appello alla controparte, munita di timbro dell’Ufficio postale ricevente in data (OMISSIS), restando quindi irrilevante il tardivo deposito all’udienza dell’avviso di ricevimento.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata e la causa rinviata per nuovo esame nel merito alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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