Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27643 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27643 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 8690-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
TRIPPAR ANTONELLA, FERLUGA WALTER, SAGLIMBENE
PATRIZIA, ORECCHINI LUCIA, GIURISSEVICH ORIETTA,
VIEZZOLI MANUELA, MORENA CARMELA, LANOTTE
MARZIA, CRISAFULLI STEFANO, CAPACH RITA, BUKAVEC
SONJA, MARCHI ANTONELLA, TENSI MARINA, URSICH
IGOR, SANCHEZ ALEJANDRO JOSE’, MAGNANI PAOLO,

Data pubblicazione: 21/11/2017

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI n.23,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che li rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIANCARLO
LONGO;

avverso la sentenza n. 472/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 11/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

rilevato:
1. che la Corte d’appello di Trieste ha confermato al sentenza del
Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di
Antonella Trippar ed altri litisconsorti ad ottenere dal Ministero
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca il riconoscimento degli
aumenti retributivi derivanti dalla successione di reiterati contratti a
tempo determinato, limitando la condanna al pagamento di quanto
dovuto al periodo successivo al 10.7.2001, data in cui è stata recepita
dallo Stato italiano la Direttiva 99/70/CE;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo due motivi;
3. che Antonella Trippar ed i suoi litisconsorti hanno resistito con
controricorso;
4. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in cui
argomenta che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del
2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un
interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine
alla fondatezza del ricorso per cassazione;

Ric. 2014 n. 08690 sez. ML – ud. 05-10-2017
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– controricorrend –

5. che i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
comma 2 c.p.c. ed il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
Considerato:
1. che la rinuncia al ricorso è stata notificata alla controparte

applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini
dell’estinzione del processo;
2. che la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere
cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della
controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23
dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5
maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere
recettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle
parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto
(cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio
2013,n. 2259);
3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto
alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
4. che nella specie, ritiene la Corte che alla declaratoria di
estinzione del processo non debba seguire la condanna alle spese, le
quali devono invece essere compensate in considerazione della novità
e della complessità delle questioni, non ancora risolte da questa Corte
al momento dell’introduzione del giudizio;
5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
Ric. 2014 n. 08690 sez. ML – ud. 05-10-2017
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costituita, ma da questa non risulta accettata: tale circostanza, non

maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)

P.Q.M.

processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.10.2017
Ptro Curzl e

Presidente
)y

t

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, …………. …………………..

dichiara l’estinzione del processo e compensa tra le parti le spese

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