Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27643 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27643 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 27188-2009 proposto da:
MARCELLI GIUSEPPE C.F. MRCGPP35M30F839Q, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LADDAGA TERESA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2939

INTESA SAN PAOLO S.P.A., (GIA’ SAN PAOLO IMI S.P.A.)
C.F. 10810700152;
– intimate –

Nonché da:

Data pubblicazione: 11/12/2013


INTESA SAN PAOLO S.P.A., (GIA’ SAN PAOLO IMI S.P.A.)
C.F. 10810700152, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI N.47, presso lo studio dell’avvocato
PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende giusta

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MARCELLI GIUSEPPE C.F. MRCGPP35M30F839Q, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LADDAGA TERESA, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6661/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 02/12/2008 r.g.n. 881/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PETRACCA NICOLA per delega LADDAGA
TERESA;
udito l’Avvocato TURCO MARIA LUCREZIA per delega
PANDOLFO ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
del

ricorso

inammissibilità del ricorso incidentale.

principale,

delega in atti;

R.G. n. 27188/09
Ud. 22 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dicembre 2008, ha confermato la decisione di primo grado5che
aveva accolto la domanda proposta da Marcelli Giuseppe nei
confronti del Banco di Napoli S.p.A., ora Intesa San Paolo S.p.A.,
volta ad ottenere il computo dell’indennità di trasferta nella base di
calcolo dell’indennità di anzianità per il periodo anteriore al 31
maggio 1982 ed aveva rigettato la domanda per il periodo
successivo.
Ha osservato la Corte di merito :
– che, in relazione al primo periodo, era nulla la clausola del
Regolamento per il personale del Banco di Napoli del 1975 che
aveva escluso dall’indennità di anzianità l’indennità di trasferta,
essendo tale clausola in contrasto con la legge 297/82, art. 4, c.
11, avente carattere inderogabile;
– che era corretta la liquidazione in via equitativa operata dal
Tribunale, il quale, escludendo le spese, aveva computato
nell’indennità di anzianità le voci retributive percepite dal
lavoratore nel triennio antecedente al 31 maggio 1982 nella misura
del 50%, richiamando l’art. 12 della legge n. 153 del 1969 che, ai
fini contributivi, presume il carattere retributivo dell’indennità di
trasferta nella misura del 50%;
– che, con riguardo al periodo successivo al 31 maggio 1982,
la domanda era infondata, posto che l’art. 2120 c.c., nella nuova
formulazione, aveva conferito alla contrattazione collettiva il potere
di determinare il quantum della retribuzione annua utile al
computo del t.f.r. ed il Regolamento del personale del Banco,
modificato con l’accordo del 15 aprile 1985, non prevedeva che

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 2

2

l’indennità di trasferta venisse computata nel t.f.r. Solo in sede di
appello il lavoratore aveva dedotto di essere un “trasfertiste, e cioè
di avere esercitato sistematicamente la propria attività fuori
dall’azienda, senza alcuna sede fissa e predeterminata, ma, anche
a voler superare la novità di tale deduzione, non poteva
riconoscersi al dipendente tale figura, posto che il medesimo veniva
percependo la relativa indennità.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto ricorso il
dipendente. Banca Intesa S.p.A. ha resistito con controricorso,
proponendo altresì ricorso incidentale, al quale ha replicato il
ricorrente con controricorso, depositando successivamente
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi ex art.
335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, cui fa seguito il
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, è
denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345,
comma 1, e 437, comma 2, cod. proc. civ.
Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha
ritenuto che solo in grado d’appello il ricorrente avesse dedotto di
essere un “trasfertista”.
A prescindere che tale figura è stata elaborata dalla
giurisprudenza, con il ricorso introduttivo era stato dedotto che il
ricorrente sin dal 1966 aveva svolto in via continuativa la propria
attività in trasferta, come era desumibile dal prospetto allegato allo
stesso ricorso. E la figura del “trasfertiste era stata richiamata
anche nelle successive note depositate in quel giudizio.
Era quindi da escludere la novità della questione.
3. Con il secondo motivo è denunziata omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio.

di volta in volta inviato in missione presso le varie sedi del Banco,

3

Si afferma che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto
che in ogni caso, anche a volere superare la novità della questione,
il ricorrente non fosse un “trasfertiste. Il medesimo infatti ha
sempre operato da oltre trent’anni in trasferta, in via continuativa
e non occasionale, presso sedi diverse del Banco in esecuzione dei
compiti assegnatigli dal datore di lavoro, percependo la relativa
computata nel calcolo del t.f.r.
4. Con il terzo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto, è
denunziata violazione e falsa applicazione degli artt, 2120 e 2121
cod. civ., nel vecchio e nel nuovo testo a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 297/82, degli artt. 89, 107 e 110 del
Regolamento per il personale del Banco di Napoli, allegato G, e del
CCNL di categoria del 22 novembre 1990, artt. 49 e 69.
Si deduce che l’indennità di trasferta avrebbe dovuto essere
computata nel t.f.r. sia con riguardo al periodo anteriore che a
quello successivo al maggio 1982.
Con riguardo al primo periodo essa avrebbe dovuto essere
computata per intero, e non già in ragione del 50% utilizzando il
criterio di cui all’art. 12 della legge n.

153/69, che ai fini

contributivi presume il carattere retributivo dell’indennità di
trasferta nella misura del 50%. Ed infatti si trattava non già di
indennità di trasferta in senso proprio, per la quale, in mancanza
di dati contabili certi, poteva valere detto criterio, bensì di
compenso corrisposto ai dipendenti “trasfertistin per l’attività
prestata ripetutamente ed abitualmente fuori sede.
Quanto al periodo successivo al maggio 1982, se è vero che
l’art. 2120 cod. civ. novellato conferisce alla contrattazione
collettiva il potere di fissare la determinazione della retribuzione
annua ai fini del computo del t.f.r. e che, nella specie, il
Regolamento per il personale del Banco, come modificato
dall’accordo del 15 aprile 1985, allegato G, non indicava tra le voci
da porre a base del calcolo l’indennità di trasferta, è altresì vero

indennità. Questa, avente natura retributiva, doveva essere

4

che l’emolumento riconosciuto al ricorrente riguardava somme
corrisposte in via continuativa, avendo il medesimo svolto
abitualmente la propria attività presso le diverse sedi del Banco di
Napoli. Si trattava quindi di un compenso avente carattere
integralmente retributivo, non assimilabile ad una vera e propria
indennità di trasferta che per la sua stessa natura postula la
provvisorio mutamento di esso per contingenti scelte
imprenditoriali.
Il ricorrente aveva quindi diritto a vedersi rideterminare il
t.f.r. anche per il periodo successivo al maggio 1982, con
l’inclusione, ai fini del calcolo, dell’intero compenso percepito.
5. In replica a tali motivi, la controricorrente, dopo avere
eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il
termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella
precedente formulazione, ha chiesto nel merito il rigetto dello
stesso.
Ha poi così argomentato con riguardo al ricorso incidentale:

“Per non appesantire il Collegio Intesa San Paolo si riporta
integralmente alle premesse riepilogative dei propri scritti che
contraddicono in modo esauriente quanto sostenuto dal Marcelli
anche in questa sede. Ciò vale anche con riferimento all’appello
incidentale che si riformula in questa sede sotto forma di ricorso
incidentale”.
Ed ha così concluso : “in accoglimento al ricorso incidentale

riformare la sentenza di appello nella parte in cui rigetta l’appello
incidentale e, per l’effetto…. dichiarare che anche il compenso
percepito dal Marcelli per l’indennità di trasferta sino al 31.5.1982
non deve essere tenuto a base del calcolo del TFR”, disponendo “la
restituzione delle somme percepite dal Sig. Marcelli Giuseppe in
conseguenza della sentenza di primo grado”.
6.

Deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di

inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente sul

predeterminazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa ed un

5

rilievo che tale ricorso è stato notificato oltre il termine annuale dal
deposito della sentenza impugnata (art. 327 cod. proc. civ. nella
precedente formulazione).
Ed infatti il ricorso, a seguito di una prima notifica
tempestiva, non andata a buon fine per l’intervenuto trasferimento
del difensore domiciliatario ad altro indirizzo, venne dopo pochi
difensore.
Al riguardo va richiamata la univoca giurisprudenza di questa
Corte, sulla scia di Cass. Sez. Un. 24 luglio 2009 n. 17352,
secondo cui in tema di notificazione di atti processuali, qualora la
notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio,
non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, quali l’intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede
lo studio del procuratore costituito, questi ha la facoltà e l’onere anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo,
atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale
comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di
richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento
notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta
entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i
tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito
negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie (Cass. 13 ottobre 2010 n. 21154;
Cass. 22 marzo 2010 n. 6846 e, più recentemente, Cass. 19
ottobre 2012 n. 18074).
7. Il ricorso incidentale, il cui esame sotto il profilo logicogiuridico precede quello del ricorso principale, è inammissibile.
La Corte di merito, con riguardo al periodo anteriore al 31
maggio 1982, ha affermato che sono nulle e sono sostituite di
diritto dalle norme di cui alla legge 297/82, art. 4, le clausole del

giorni regolarmente effettuata al nuovo indirizzo del predetto

6

Regolamento per il personale del Banco di Sicilia che escludono
l’indennità di trasferta ai fini del calcolo derindennità di
anzianità.
Tale statuizione è stata impugnata dallaricorrente incidentale,
ta quale ha chiesto nelle conclusioni che, per il periodo dianzi
indicato, il compenso percepito dal Marcelfi per l’indennità di
Senonchè, il ricorso non contiene i motivi per i quali si chiede
la cassazione della sentenza, con l’indicazione delle norme di
diritto su cui si fondano (art. 371, in relazione all’art. 366 n. 4)
cod. proc. civ.), bensì un mero richiamo ai motivi contenuti
nell’atto di appello, sicchè è palesemente inidoneo a soddisfare il
requisito dianzi indicato. Da qui l’inammissibilità del ricorso,
dovendo i relativi motivi avere carattere di specificità, completezza
e riferibilità alla decisione impugnata, con l’esatta individuazione
del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione delle ragioni che
illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di
norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.
8. Il ricorso principale, i cui motivi vanno trattati
congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.
La Corte territoriale, con riguardo al periodo anteriore al 31
maggio 1982, dopo avere affermato che l’indennità di trasferta era
costituita da una voce retributiva relativa alla trasferta ed una voce
relativa alle spese per il vitto e l’alloggio, ha precisato che solo la
prima voce, in quanto avente carattere retributivo, poteva essere
computata ai fini del calcolo del t.f.r.
Ha quindi ritenuto corretta la quantificazione equitativa
operata dal giudice di primo grado, ancorata all’art. 12 della legge
n. 153 del 1969, che ai fini contributivi presume il carattere
retributivo dell’indennità di trasferta nella misura del 50%.
Così facendo la sentenza impugnata si è uniformata al
principio di diritto secondo cui la disposizione della L. 30 aprile
1969, n. 153, art. 12, che esclude dalla base imponibile ai fini

trasferta non fosse viceversa incluso nel calcolo anzidetto.

7

contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità
di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare, pone una presunzione legale di coesistenza in pari
misura nella suddetta indennità di una parte remunerativa e di
una parte restitutoria; affinché tale presunzione possa operare, è
dell’emolumento e la compresenza in esso di entrambe le
h. 1424 9;
componenti (Cass. 2 ottobre 1991Cass. 5 agosto 2010 n. 18269).
Quanto al periodo successivo al 31 maggio 1982, va premesso
che la nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del
lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere
l’attività lavorativa; dalla temporaneità del mutamento del luogo di
lavoro; dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata
in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla
irrilevanza del consenso del lavoratore.
Nella nozione di “trasfertisti” rientrano invece i lavoratori
subordinati destinati a svolgere sistematicamente e
professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori
della sede aziendale (Cass. 4873/13; Cass. 1583/10; Cass.
28162/05; Cass. 15767/00).
Il giudice d’appello, premesso che l’art. 2120 cod. civ.
novellato dalla legge n. 297 del 1982, ha conferito alla
contrattazione collettiva il potere di determinare il quantum della
retribuzione annua utile al computo del t.f.r. e che il Regolamento
per il personale del Banco di Napoli, come modificato dagli accordi
sindacali del 15 aprile 1985, non contemplava tra le voci che
determinano la retribuzione annua l’indennità di trasferta o
missione, ha escluso che tale indennità potesse rientrare nel
calcolo del t.f.r.
Ha precisato – senza affrontare il problema se l’affermazione
del ricorrente, per la prima volta in sede di appello, di essere un
“trasfertista” costituisse o meno una nuova deduzione, non
consentita (

“anche a voler superare la novità della

necessario che sia preventivamente accertata la effettiva natura

8

deduzione”

) – che la natura retributiva dell’indennità di

missione, e quindi la sua inclusione nel calcolo del t.f.r., non
poteva derivare dallo status di “trasfertista” del ricorrente. Il
medesimo, infatti, era un impiegato che veniva di volta in volta
inviato in missione presso le varie sedi del Banco, percependo la
relativa indennità, a differenza del “trasfertista” che assume
sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e
predeterminata, percependo la retribuzione indipendentemente
dalla effettiva effettuazione della trasferta.
In definitiva, ha concluso la Corte, il ricorrente non era un
“trasfertista”.
Trattasi di un accertamento di fatto riservato al giudice di
merito, che è sindacabile in questa sede solo in presenza di vizi
logici e giuridici, elementi questi non ricorrenti nella specie avendo
la sentenza impugnata dato adeguatamente conto delle ragioni
poste a sostegno della decisione.
A tale ultimo proposito va rammentato che il vizio di
motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto
che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea
alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.
Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti
del proprio convincimento ed all’uopo valutarne le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti
in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova,
salvi i casi tassativamente previsti dall’ordinamento.
Alla strega di tutto quanto precede, il ricorso principale va
rigettato.

l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa in modo “itinerante”,

9

9. L’esito sfavorevole di entrambi i ricorsi giustifica la
compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara
inammissibile quello incidentale. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma in data 22 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA