Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27642 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27642 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 8341-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
CIANO MANUELA, ADINOLFI CHIARA, BUSCEMI
GRAZIELLA,

CASTELLANO

ROSA,

COSSUTTA

MARGHERITA, DE FILIPPIS ANGIOLA, GAGLIANO MARIA
LIBORIA, MESSINA ANGELA, MESSINA ROSALIA, NOVAK
TANJA, PACINI ANGELO, PERESSUTTI PAOLO, PETRICH

Data pubblicazione: 21/11/2017

MORENA, SORRIENTO LUIGINA, SPADARO VALENTINA,
ZENO LUCIA, NOVAK VLASTA;

– controricorrenti contro

– intimata avverso la sentenza n. 455/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 30/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:
1. che la Corte d’appello di Trieste ha confermato al sentenza del
Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di Manuela
Ciano ed altri litisconsorti ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca il riconoscimento della progressione
professionale e retributiva derivante dalla successione di contratti a
tempo determinato, con le conseguenti differenze stipendiali,
limitando tuttavia la condanna al periodo successivo al 10.7.2001, data
in cui è stata recepita dallo Stato italiano la Direttiva 99/70/CE;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione
e falsa applicazione degli arti. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368,
dell’art. 9, co. 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito con
modificazioni dall’art. 1, co. 2, della 1. 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4
della 1. 3 maggio 1999 n. 124, dell’art. 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297, della Direttiva 99/70/CE;
3. che Manuela Ciano ed i suoi litisconsorti hanno resistito con
controricorso;
Ric. 2014 n. 08341 sez. ML – ud. 05-10-2017
-2-

CALO’ FEDERICA;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le

ultimo v. Cass. 18/4/2017 n. 9733, con le quali si è statuito che “nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere l’ anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell’ attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
2. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a
confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;
3. che per tale motivo, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte
ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente
infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
4. che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso
dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

Ric. 2014 n. 08341 sez. ML – ud. 05-10-2017
-3-

sentenze nn. 22558 e 23868/2016 e successive conformi, tra cui da

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.2017
( Pietr.

fzio, Presidente

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DEPOSITATO IN CANCELLE.RIA
Roma,

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Funzionario Giudizo

e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)

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