Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27642 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, Piazza COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato NARDONE

ELISABETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

OROPALLO EUGENIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

10/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ELISABETTA NARDONE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato:

che G.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 15.3.08 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in quanto presentato tardivamente oltre i sei mesi dal momento in cui la sentenza di ottemperanza del giudizio presupposto era divenuta definitiva;

che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Osserva:

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente assume che la domanda di equa riparazione non poteva essere dichiarata inammissibile in quanto il termine non decorreva dalla definitività della pronuncia di ottemperanza, ma dalla emanazione dell’atto satisfattivo da parte del Commissario ad acta.

Con il secondo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il primo motivo è infondato.

E’ principio pacifico che in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute (Cass 24358/06), dovendosi intendere per decisione definitiva quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (Cass 17818/04).

In altri termini la definitività del provvedimento indica un concetto coincidente con quello di preclusione all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento (Cass 14286/06), conseguentemente la domanda di equa riparazione è proponibile non entro sei mesi dal momento in cui la decisione è stata pronunziata, bensì entro sei mesi dalla data dalla quale non è più impugnabile (Cass. n. 13163 del 2004; v.

anche Cass. n. 17818 del 2004).

Nel caso di specie il giudizio presupposto si è concluso nel merito con sentenza del Consiglio di Stato del 21.2.05 ed in seguito il ricorrente iniziava giudizio di ottemperanza conclusosi con la decisione del Consiglio di Stato del 5.4.06.

Il momento a partire dal quale decorre il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 deve tuttavia ritenersi quello in cui è divenuta definitiva la decisione di merito del Consiglio di Stato.

In tal senso questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il giudizio di ottemperanza, instaurato successivamente a quello di cognizione svoltosi davanti al giudice amministrativo, sebbene realizzi lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, non costituisce una fase di un unico “iter” procedimentale, svoltosi senza soluzione di continuità; pertanto, anche nell’ipotesi in cui sia stato esperito tale strumento di tutela, ai fini della proponibilità della domanda L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 4 e 6 della CEDU, il “dies a quo” coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la sentenza che ha concluso il procedimento di cognizione. (Cass. 1732/09 Cass sez un 27348/09). Nel caso di specie, il motivo va respinto essendo stato il giudizio ex L. n. 89 del 2001 proposto in data 19.3.07 oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di stato intervenuto nel febbraio 2006.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poichè anche ai giudizio in tema di equo indennizzo si applicano i principi in tema di spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c. e segg., non essendo prevista legislativamente alcuna eccezione a dette norme. Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1100,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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