Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27641 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 03/12/2020), n.27641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22966/2012, promosso da:

M.G., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Matteo

Targhini, del foro di Forlì – Cesena, e dall’avv. Alberto

Gommellini, presso il cui studio in Roma, via Eleonora Duse, 35, è

domiciliato.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della decisione n. 1981 della Commissione

tributaria centrale, Sezione di Bologna, del 21 ottobre 2011 aventi

ad oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS) per gli

anni 1983 e 1984 dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di

(OMISSIS).

 

Fatto

RILEVATO

che:

Contro gli avvisi di accertamento in oggetto M.G. propose distinti ricorsi davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Forlì che, con decisione 7 dicembre 1991, riunite le cause, rigettò quello riguardante l’accertamento per l’anno d’imposta 1983 e accolse parzialmente quello riguardante l’accertamento per l’anno d’imposta 1984, annullando nella parte restante l’atto impositivo.

In sede di appello, la Commissione tributaria di secondo grado dichiarò estinto il giudizio riguardante l’annualità 1983, avendo il contribuente presentato domanda di condono a norma della L. n. 413 del 1991; rigettò l’appello dell’Ufficio riguardo all’annualità 1984.

Proposto dall’Ufficio ricorso alla Commissione tributaria centrale – sede di Bologna – questa, con la decisione indicata in epigrafe, accolse il ricorso.

Avverso questa decisione il contribuente propose domanda di revocazione in conseguenza della quale la Commissione tributaria centrale dispose la sospensione del termine per il ricorso per cassazione a norma dell’art. 398 c.p.c., comma 4, e dell’art. 373 c.p.c..

Concluso, con dichiarazione d’inammissibilità, il giudizio di revocazione, M.G. ricorre per la cassazione della decisione 1981/2011 della Commissione Tributaria Centrale per sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’art 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e /o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 2907 c.c., del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 37, e del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” avendo la commissione centrale ignorato la definizione automatica delle liti statuita dal decreto legge sopradetto, nel presupposto della soccombenza dell’Amministrazione sia nel primo che nel secondo grado del giudizio.

Con il secondo, con il terzo e con il quarto il ricorrente denuncia la stessa omissione, che collega ad error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’omessa motivazione circa un fatto di causa decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 – bis, convertito in L. n. 73 del 2010, per quanto qui rileva, prevede che “al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi (…) le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato…”.

Nel caso di specie, innanzi tutto va escluso ogni riferimento all’accertamento (OMISSIS), definito con il condono di cui alla L. n. 413 del 1991, e relativo all’annualità 1983.

Riguardo all’accertamento relativo all’annualità 1984, al momento della decisione qui impugnata (19 – 21/10/2011) la relativa controversia era certamente ultradecennale.

La controversia, introdotta dal contribuente solo per il rilievo concernente l’omessa contabilizzazione di ricavi (e non alle altre due riprese operate dall’Amministrazione) si concluse, in primo grado, con l’annullamento parziale dell’accertamento, trovando conferma la sentenza di primo grado a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio.

Dopo la pubblicazione della decisione della CTC è intervenuto il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012, entrata in vigore il 28 febbraio 2012, in base al quale “il termine del 31 dicembre 2013 previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 – bis, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”.

Sussistono, dunque, alla stregua anche della predetta norma d’interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, non essendo ancora esaurito il relativo rapporto processuale (cfr. Cass. n. 21073/19; Cass. n. 20773/2016; Cass. n. 16944/2015), entrambi i presupposti perchè la controversia fosse dichiarata estinta dalla Commissione Tributaria Centrale nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata e del tutto prescindendo dall’esito del giudizio di revocazione, che qui rileva solo al fine di confermare la tempestività dell’impugnazione, sulla base della sospensione del termine per impugnare concessa dalla stessa Commissione Centrale.

A ciò consegue che, non potendo essere il giudizio proseguito, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., in accoglimento del primo motivo, assorbiti i motivi restanti.

Stante la sopravvenienza della norma d’interpretazione autentica in epoca successiva al deposito della sentenza della CTC, sussistono le condizioni di legge per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e dichiara estinto il giudizio.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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