Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27640 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 20/12/2011), n.27640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

socio unico della SRL PIAZZESI GIUSEPPE già PIAZZESI S.D.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso

l’avvocato RISPOLI GREGORIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COLOMBO ELDA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 671/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato il 21/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbimento degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova, del 21 gennaio 2009 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di P.G., socio unico dell’omonima s.r.l., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il P., nella sua ualità.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Il P. ha proposto ricorso tardivo davanti alla Corte di Appello in data 18 settembre 2008: il fallimento era stato chiuso in data (OMISSIS). E’ applicabile ratione temporis la normativa fallimentare previgente. E dunque il decreto di chiusura diventava definitivo a 15 gg. dalla data di affissione, ai sensi della L. Fall., art. 119. Del resto, la decadenza sussisterebbe, anche a voler considerare il “termine lungo” di un anno, che, secondo una parte della giurisprudenza, pure operava, a talune condizioni, nell’ambito della procedura fallimentare nella formulazione originaria.

Dovendo il ricorso del P. essere depositato entro un semestre dal provvedimento definitivo, e risultando quindi tardivo, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione, va cassato il decreto impugnato, e dichiarato inammissibile il ricorso del P..

Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; dichiara inammissibile il ricorso di P.G. che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito, nonchè delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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