Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27640 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 03/12/2020), n.27640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22108/2015 proposto da:

ELETTRICA ROMANA IMPIANTI, S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

della Consulta n. 50, presso lo studio dell’Avv. Antonio Mancini,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1192/29/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26 febbraio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR del Lazio ha rigettato il gravame interposto da Elettrica Romana Impianti s.r.l., esercente l’attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, avverso la sentenza della CTP di Roma di rigetto del ricorso della medesima società contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale erano stati determinati maggiori ricavi a fini IRES, IVA e IRAP (dapprima per complessivi Euro 75.117,00, poi rideterminati in Euro 55.000,00 in sede di contraddittorio), oltre sanzioni pecuniarie, per l’anno d’imposta 2004, in applicazione dello studio di settore;

2. in sintesi la CTR, premessa la mancata produzione da parte della società, in sede di contraddittorio, di ulteriore documentazione evidenziante fondate ragioni per ridurre ulteriormente le risultanze dello studio di settore, ha ritenuto che la rettifica dei ricavi proposta dall’ufficio – risultando quelli dichiarati dalla contribuente inferiori allo studio di settore applicato – doveva essere confermata, essendo basati i relativi parametri su presunzioni semplici non contrastate dalla contribuente (“Rileva invero il collegio che la proposta di adesione formulata dall’Ufficio, in assenza di prova contraria, risulta adeguata, con ancoraggio agli elementi specifici e concreti che legittimano il maggiore accertamento. Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente non ha fornito elementi utili al fine di mettere in condizioni la Commissione Tributaria di ridurre ulteriormente le risultanze dello studio di settore”: p. 5 della sentenza);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Elettrica Romana Impianti affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO

che:

4. va dichiarata inammissibile la costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate con un “atto di costituzione” che non è qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”;

4.1. risulta infatti in tal modo violato il combinato disposto dell’art. 370 c.p.c., e dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Sez. 2, 13 marzo 2006, n. 5400); anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 – bis 1 c.p.c., alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei detti requisiti essenziali, nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c., (Sez. 3, 18 aprile 2019, n. 10813);

5. sui motivi di ricorso;

5.1. con il primo motivo Elettrica Romana Impianti denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura relativa all’irrogazione delle sanzioni in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, censura dichiarata assorbita dalla CTP e riproposta in appello;

5.2. con il secondo motivo, subordinato al primo, si denuncia nullità della sentenza per carenza di valida motivazione sul punto dell’irrogazione della sanzione pecuniaria;

5.3. con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per carenza di valida motivazione o, in subordine, per omessa o insufficiente motivazione: la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe motivato sulle ragioni della correttezza della riduzione dell’importo accertato operata dall’ufficio, nonostante le documentate ragioni offerte dalla società a giustificazione dei ricavi dichiarati inferiori a quelli presunti sulla base dello studio di settore;

5.4. con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 – sexies, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nonchè della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10: la CTR, confondendo le presunzioni iuris tantum con le mere presunzioni semplici (essendo solo queste ultime rinvenibili dall’applicazione degli studi di settore), avrebbe omesso di confrontare le ragioni dell’accertamento e quelle della contribuente, senza spiegare perchè le ragioni addotte da questa non avrebbero potuto portare all’annullamento dell’importo (ridotto) accertato;

5.5. con il quinto motivo, subordinato al quarto, si denuncia nullità della sentenza impugnata per difetto di valida motivazione ovvero vizio motivazionale: in ogni caso, dalla motivazione offerta dalla CTR sarebbe impossibile ricostruire l’iter logico – giuridico seguito per giungere al rigetto del gravame;

6. deve esaminarsi per priorità logica il terzo mezzo, che è fondato;

6.1. Sez. U, 18 dicembre 2009, n. 26635, ha fissato, in materia di studi di settore, i seguenti principi: a) “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”; b) lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore deve testimoniare una “grave incongruenza” ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento;

6.2. tanto richiamato, la motivazione offerta dalla CTR (sopra riprodotta al punto 2) è affatto insufficiente e meramente apparente poichè, oltre ad obliterare del tutto il profilo della “grave incongruenza” eventualmente desumibile dall’applicazione dello studio di settore, si limita a richiamare sommariamente il principio di diritto sub a) che precede senza considerare che l’accertamento operato dall’ufficio si palesa immotivato e basato sul solo studio di settore e così – reiterando l’errore in cui è incorsa prima l’amministrazione, all’esito del contraddittorio, e poi la CTP – finisce per riconnettere di fatto al parametro utilizzato dall’ufficio valore di presunzione legale senza considerare le contrarie deduzioni della contribuente che ritiene apoditticamente non provate;

7. l’accoglimento del terzo mezzo assorbe i restanti.

8. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame conformandosi ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA