Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2764 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. II, 04/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 15 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 15 giugno 2009 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha restituito gli atti al pubblico ministero, individuando una competenza esclusiva del medesimo a liquidare le fatture trasmesse dalla s.p.a. Radiotrevisan, relative ad una pregressa attività di intercettazione telefonica;

che il ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del giudice a quo, è affidato a un motivo, con cui si denuncia violazione di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che si tratta di ricorso per cassazione promosso da un Ufficio del pubblico ministero, con il quale ci si duole del fatto che il Giudice per le indagini preliminari abbia dichiarato la propria incompetenza a liquidare le competenze spettanti ad una società per l’attività di intercettazione telefonica;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato T.U., al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì se la competenza ad emettere il decreto di liquidazione spetti al pubblico ministero o al giudice penale;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito della competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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