Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2764 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 14/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23276/2015 proposto da:

A.J.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 29, presso l’avvocato VALERIA MARSANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO BELVISO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

AMELIA 15, presso l’avvocato CARLA LICIGNANO, rappresentate e difese

dagli avvocati GIOVANNI PUOTI, FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO, giusta

procura a margine del controricorso e procura speciale per Notaio

Dott. S.G. di ROMA – Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

D.S.B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 665/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO SAVERIO BELVISO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per le controricorrenti, gli Avvocati GIOVANNI PUOTI e

FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO che hanno chiesto l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S. e A.M., eredi di A.C., unico socio accomandante della Villaggio Poseidone sas, hanno chiesto che fosse dichiarata inefficace la scrittura privata del (OMISSIS) con la quale A.J.R., unico socio accomandatario della Villaggio Poseidone sas, aveva trasferito a D.S.B.M. una parte della propria partecipazione sociale, al fine di evitare che si verificasse una causa di scioglimento della società, essendo deceduto il socio accomandante A.C. in data (OMISSIS).

Le attrici sostenevano che il trasferimento delle quote sociali di A.J.R. era avvenuto in violazione dell’art. 10 dell’atto costitutivo che prevedeva il consenso unanime di tutti i soci e, quindi, anche il loro consenso, avendo esse accettato l’eredità di A.C. in data (OMISSIS) ed essendo divenute socie a seguito della manifestazione della loro volontà di subentrare nella società, in data (OMISSIS).

Nel contraddittorio con A.J.R. e D.S.B.M., il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda delle attrici e la Corte d’appello, con sentenza del 1 ottobre 2014, ha rigettato il gravame.

La Corte ha ritenuto che, quando fu stipulata l’impugnata scrittura del (OMISSIS), C.S. e A.M. non erano socie, non essendo ancora subentrate nella quota di A.C. (vi subentrarono il (OMISSIS)) e, quindi, non era necessario il loro consenso alla cessione parziale delle quote di A.J.R., sicchè la richiesta declaratoria di inefficacia di tale cessione era infondata; di conseguenza, A.J.R., quale unico socio accomandatario, correttamente aveva reintegrato la pluralità dei soci, in tal modo consentendo alla società di continuare ad operare, qualora, a seguito del decesso dell’unico socio accomandante, le eredi avessero optato per la liquidazione della quota.

Avverso questa sentenza A.J.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; C.S. e A.M. hanno resistito con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da una parte ( A.J.R.) integralmente vittoriosa nel giudizio di merito. Il ricorrente ha replicato affermando di avere interesse a proporlo, al fine di censurare l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui C.S. e A.M. sarebbero divenute socie della Villaggio Poseidone di cui egli era socio di maggioranza.

Il ricorso è inammissibile.

L’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., sez. un., n. 12637/2008). Pertanto, la parte risultata totalmente vittoriosa non può impugnare la sentenza a sè favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, non avendo interesse a dedurre la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che, quindi, sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. n. 6894/2015, n. 13373/2008). Nè potrebbe ritenersi che, nella specie, l’interesse all’impugnazione scaturisca dal rilievo che la motivazione censurata sarebbe (per ragioni imprecisate) rilevante in altro giudizio, avendo lo stesso ricorrente osservato che la questione controversa era stata oggetto di impugnazione in altri giudizi.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 6000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono le condizioni per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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