Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27639 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 30/10/2018), n.27639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16940/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO, 51,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA FRAGALITA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CARMEN DE CESARE;

– ricorrente –

contro

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MATTAVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO LAVIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

infondatezza del ricorso;

udito l’Avvocato DE CESARE Maria Carmen, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione regolarmente notificato, il (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il precedente amministratore, T.C., cessato dalla carica il (OMISSIS), chiedendo la condanna alla restituzione dell’importo di Euro 12.867,05, a titolo di somme regolarmente versate dai condomini per il pagamento delle fatture della Policarbo Energia s.p.a., che, pur risultando dal consuntivo, non erano state corrisposte alla società.

Si costituiva la convenuta, deducendo che proprio dal consuntivo della gestione 1996-1997 risultava che dette fatture non erano state pagate dai condomini, come poteva essere riscontrato dal riparto 1996- 1997 e dal successivo consuntivo 1997-1998.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 18.12.2013.

Secondo la corte territoriale, proprio dal rendiconto di gestione relativo al 1996-1997 si evinceva l’annotazione che le fatture emesse dalla (OMISSIS) per l’erogazione del servizio di riscaldamento, non erano state pagate, tanto che il saldo finale era negativo; le somme versate dai condomini non erano state, infatti, utilizzate, per il pagamento delle fatture della Policarbo ma per altri debiti, circostanza evidenziata dall’amministratore in sede di rendiconto debitamente approvato. Il giudice d’appello riteneva irrilevante l’omessa indicazione delle fatture nel documento di cassa redatto in sede di passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore, in quanto nel “conto cassa” viene riportato quanto avvenuto tra l’ultimo rendiconto e l’inizio della nuova gestione amministrativa.

I consuntivi del precedente amministratore risultavano, inoltre approvati dall’assemblea, con le indicazioni delle entrate ed uscite, nelle quali non era compreso il pagamento delle fatture della Policarbo s.r.l..

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il condominio di (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati con le memorie ex art. 378 c.p.c; l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del controricorso, basata sul rilievo che la procura non sarebbe stata conferita per il giudizio di cassazione, è infondata.

Dall’esame della procura, rilasciata a margine del controricorso, risulta letteralmente che essa è stata conferita per la “presente procedura” ed è, quindi, chiaro il riferimento espresso al giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio, consistente nella mancata applicazione dei principi di contabilità del condominio, con particolare riferimento ai criteri per cassa e per competenza. Secondo il ricorrente, dall’applicazione del criterio per competenza, utilizzato da T.C., l’indicazione delle fatture Policarbo nel rendiconto 1996-97 costituiva prova del pagamento delle stesse da parte dei condomini, nonostante l’apposizione della postilla recante l’indicazione che tali somme non erano state pagate.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al documento relativo al “passaggio di consegne” dall’amministratore T. all’attuale, non avendo la corte territoriale considerato che proprio l’applicazione del criterio di competenza nel rendiconto 1996-97, come in quelli successivi, rendeva necessario operare un raccordo tra la situazione patrimoniale rappresentata nell’ultimo consuntivo e quella economica, attraverso l’annotazione di tutte le fatture non saldate e non solo di quelle dell’ultimo consuntivo.

Con il terzo motivo di ricorso si censura l’omessa motivazione da parte della corte territoriale in ordine alla richiesta di ammissione di CTU contabile, per verificare se le fatture Policarbo fossero state effettivamente pagate.

Con il quarto motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., in combinato disposto con l’art. 1130 c.c., n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che l’omesso pagamento delle fatture Policarbo risultava dalla circostanza che i consuntivi fossero stati regolarmente approvati dall’assemblea mentre sarebbe del tutto irrilevante che non vi sia stata azione di impugnazione del consuntivo, poichè l’azione svolta nel presente giudizio avrebbe altra causa petendi, essendo volta alla restituzione di somme già pagate dai condomini.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Va, in primo luogo evidenziato che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile, non è più ti configurabile il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo l’interpretazione fornita da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014),la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o “contraddittorietà” della motivazione.

Nella specie, la motivazione della sentenza consente di cogliere l’iter motivazionale seguito dalla corte territoriale, la quale, sulla base della documentazione in atti, ha accertato che proprio dal consuntivo di gestione relativo agli anni 1996-1997 risultava che le fatture emesse dalla Policarbo s.r.l. per l’erogazione del servizio di riscaldamento non erano state pagate. La corte ha, inoltre, accertato che, anche nel rendiconto dell’anno successivo non era stato annotato il pagamento delle fatture, tanto che il saldo continua ad essere negativo.

L’assemblea, sulla base dei dati forniti dai condomini, aveva approvato i consuntivi, comprendenti le singole voci di entrata ed uscita.

L’affermazione del ricorrente, secondo cui l’indicazione delle fatture Policarbo nel rendiconto 1996-97 costituirebbe prova del pagamento delle spese da parte dei condomini, è contraddetto dall’accertamento della corte territoriale, dell’inesistenza della provvista per il pagamento delle fatture, in quanto i pagamenti effettuati dai condomini furono utilizzati per pagare altri debiti.

La sentenza d’appello, non solo è immune dal vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, ma è anche conforme ai principi di diritto in materia di contabilità condominiale.

Come risulta dal percorso motivazionale, il condominio ha utilizzato il criterio di cassa, in base al quale ogni uscita deve corrispondere ad una spesa effettiva, peraltro in conformità con l’orientamento di questa Corte (Cass. Civ. Sez 2^, Cassazione civile, sez.2^, 09/05/2011, n. 10153).

Nonostante in materia condominiale, non trovino applicazione le norme prescritte per i bilanci delle società, il rendiconto deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifichi le spese sostenute e deve consentire ai condomini di poter controllare le voci di entrata e di spesa anche con riferimento alla specificità delle partite atteso che tale ultimo requisito costituisce il presupposto fondamentale perchè possano essere contestate, appunto, le singole partite. Invero, attraverso il rendiconto, vengono giustificate le spese addebitate ai condomini, ragione per la quale il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa; l’inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell’effettivo pagamento, così come l’inserimento dell’entrata va annotato in base alla data dell’effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa non rende intelligibile il bilancio e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino.

Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, consente infatti di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune. Laddove il rendiconto sia redatto, invece, tenendo conto sia del criterio di cassa e che di competenza, cioè indicando indistintamente, unitamente alle spese ed alle entrate effettive, anche quelle preventivate senza distinguerle fra loro, può sussistere confusione qualora le poste indicate non trovino riscontro documentale.

Nella specie, la corte territoriale ha accertato che l’amministratore indicò nel conto consuntivo le fatture emesse dalla Policarbo, specificando che esse non erano state pagate e che i versamenti erano stati utilizzati per altri scopi;i condomini furono edotti delle uscite ed approvarono il rendiconto con le relative quote di ripartizione.

Il pagamento, secondo il criterio di cassa, non risultò nemmeno nell’anno successivo, che ebbe un saldo negativo.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge degli artt. 1130 e 1137 c.c., nella formulazione antecedente alla L. n. 220 del 2012, articolata in ricorso in modo scarsamente intellegibile ed inidoneo a cogliere la ratio decidendi.

La corte ha, inoltre motivato sul documento attestante il passaggio delle consegne, ritenendo irrilevante l’omessa indicazione delle fatture emesse dalla Policarbo s.r.l. in quanto nel “conto cassa” viene riportato quanto avvenuto tra l’ultimo rendiconto e l’inizio della nuova gestione amministrativa.

Gli accertamenti compiuti attraverso l’esame della documentazione contabile ha reso pertanto superflua la consulenza tecnica contabile, che rientra nella facoltà discrezionale del giudice di merito, e può costituire vizio del procedimento nel solo caso in cui la consulenza costituisca l’unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (Cassazione civile, sez. 3^, 15/05/2018, n. 11742; Cassazione civile, sez. 3^, 29/09/2017, n. 22799).

Nella specie, vi è stato rigetto implicito, desumibile dalla motivazione della corte, che ha ritenuto di poter decidere sulla base della documentazione in atti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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