Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27639 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27639 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8806-2014 proposto da:
LODOLO GIOVANNA EMMA SABINA, RUSSELLO MARIA
TERESA, NUDO EUGENIO, IANNIZZI DOMENICO,
VERHOEVEN NANCY, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE
BORELLO;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- controricorrente –

avverso le sentenze n, 485/2013, 788/2013, 882/2013 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositate il 29/08/2013, 27/08/2013,
21/08/2013;

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, Eugenio Nudo, Domenico lannizzi, Giovanna Emma Sabina
Lodolo, Maria Teresa Russello e Nancy Verhoeven hanno proposto un
unico ricorso per la cassazione di tre diverse sentenze della Corte di
Appello di Milano ( precisamente n. 485/13 del 29 agosto 2013, n.
788/13 del 27 agosto 2013 e n. 882/13 del 21 agosto 2013) che
avevano ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro
intercorsi fra essi ricorrenti ed il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca rigettando le domande di risarcimento
del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio, sia ai fini
della eguiparazione stipendiale ai docenti assunti

a tempo

indeterminato, sia ai sensi dell’art. 53 della legge n. 312/1980 ritenuto
non applicabile alla fattispecie;

che il Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca resiste
con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i ricorrenti hanno depositato rinunce al ricorso non notificate a
controparte;

Ric. 2014 n. 08806 sez. ML – ud. 21-09-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
CONSIDERATO
che non essendo state rispettate le formalità previste dall’art. 390
cod. proc. civ. (rinuncia notificata alla parte costituta o comunicata agli

estinzione del processo ai sensi di tale nonna;
che, invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art.
390 cod. proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o
comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n.
3876 del 2010 , n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006,
n. 15980 del 2006, n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale
rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente, a prescindere dalla
valutazione delle questioni relative alla ritualità e tempestività della
notifica dell’impugnazione in presenza di sentenza notificata e della
inammissibilità della proposizione di un unico ricorso avverso più
sentenze ;

Ric. 2014 n. 08806 sez. ML – ud. 21-09-2017
-3-

avvocati della stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di

che la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,

diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
che

sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei

previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017
1 Presidente

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA