Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27639 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, V. VALADIER 1, presso l’avvocato MURONE MARIO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso l’avvocato ZANNINI
FERRUCCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3924/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ZANNINI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 03 ottobre 2007, rigettava l’appello principale proposto da G.G. ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto da B.R., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16 settembre 2004, in punto assegno divorzile.
Ricorre per cassazione il G., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la B..
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011