Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27639 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 03/12/2020), n.27639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24354/2014 proposto da:

C.V. S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avv. Concetta Stanizzi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/01/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 21 febbraio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Calabria ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catanzaro di accoglimento dei ricorsi, riuniti, di C.V. s.r.l., esercente l’attività di taglio, piallatura e trattamento del legno, contro gli avvisi di accertamento notificati alla società, con i quali era stato rettificato il reddito d’impresa a fini IVA, IRPEG e IRAP per gli anni d’imposta 2004 e 2005 e richieste le maggiori imposte e sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione dello studio di settore, evidenziante l’incongruenza dei ricavi dichiarati dalla società contribuente e l’antiecononnicità del comportamento imprenditoriale tenuto nel periodo considerato;

2. premesso che la CTP aveva accolto i ricorsi della società “perchè non risultava allegato all’accertamento il prospetto di calcolo che costituiva parte integrante dell’avviso e per insufficienza del solo studio di settore ad accertare il maggior reddito” (p. 2 della sentenza), la CTR ha ritenuto, in sintesi, che: a) l’amministrazione ha allegato all’atto di appello gli studi di settore e i nuovi documenti sono ammissibili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58; b) “la presenza dei documenti agli atti del processo, ai fini della decisione della controversia è irrilevante perchè il ricorrente, sul punto, non eccepisce errori, da verificare, nella loro applicazione, ma la loro stessa utilizzazione, cioè l’impossibilità di determinare i ricavi effettivi sulla semplice applicazione di calcoli matematici. In altri termini l’illegittimità della determinazione del reddito sull’unica base dell’applicazione degli studi di settore” (p. 4); c) a fronte delle giustificazioni fornite dalla contribuente in sede di contraddittorio circa le difficoltà economiche (morte dell’amministratore unico; errore nella valutazione dei beni strumentali), la tesi dell’ufficio – che, “a seguito delle osservazioni del contribuente, ha ridotto il valore dei beni strumentali, rettificando studio con il nuovo dato tenendo conto degli altri dati quali, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, il valore dei beni strumentali, il costo del venduto e le spese per acquisti di servizi” (p. 6) – era da condividersi poichè, attesi i dati suddetti per spese, valori e costi, “pur nel considerare che la morte dell’amministratore unico abbia potuto avere qualche influenza negativa sui risultati economici della società, i dati oggettivi rilevati nel comportamento aziendale negli anni 2004 2005 non giustificano l’esclusione dell’azienda e dall’applicazione degli studi di settore” (p. 6);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C.V. s.r.l., in liquidazione affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. sui motivi di ricorso;

4.1. con il primo motivo la società contribuente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58 e 32, (art. 360 c.p.c., n. 3);

4.2. con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4);

4.3. con il terzo motivo si denuncia omesso esame su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5);

5. parte ricorrente, con singolare tecnica redazionale, elenca le rubriche delle doglianze, come testè riportate, per poi trattarle tutte insieme curando solo di distinguere graficamente i due profili dell'”allegazione degli studi di settore” e della “mancanza di altri indizi oltre allo scostamento da “Studi di Settore”” e deducendo cumulativamente che: i) la mancata allegazione all’atto di accertamento del “prospetto” dei dati contabili ed extracontabili utilizzati per la determinazione dei ricavi presunti rileverebbe ai fini della nullità dell’atto poichè conterebbe dati non presenti nel modello degli studi di settore allegato alla dichiarazione della contribuente; ii) tale mancata allegazione non sarebbe pertanto sanata dalla produzione in giudizio dello studio di settore, produzione inammissibile non trattandosi di documentazione sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado e dunque acquisita in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; iii) la mancata allegazione avrebbe vulnerato il diritto di difesa della contribuente che non sarebbe stata posta in grado di verificare la correttezza dei calcoli; iv) pertanto l’accertamento – pur citando vari fatti contabili quali il costo del personale, il valore dei beni strumentali, il costo del venduto, l’aumento delle spese per acquisti di servizi e la diminuzione dei ricavi – si baserebbe solo sullo studio di settore che, da solo, non prova i maggiori ricavi, occorrendo anche ulteriori elementi extracontabili; v) inoltre, la CTR non avrebbe valutato le motivazioni addotte dalla società a giustificazione degli scostamenti; vi) infine, la CTR avrebbe male interpretato il contenuto dei verbali di contraddittorio, dai quali emergerebbe che l’amministrazione ha respinto immotivatamente le giustificazioni addotte dalla società, in particolare quella relativa alle perdite causate dalla morte del socio amministratore nel 2003;

6. il ricorso, così formulato, è manifestamente inammissibile;

6.1. infatti, l’indistinta illustrazione delle doglianze per “teste di capitolo”, senza un esplicito e diretto aggancio di ben individuate censure alle categorie logiche dell’art. 360 c.p.c., fuoriesce dal paradigma dell’impugnazione a critica vincolata, qual è il ricorso per cassazione, e finisce per rimettere inammissibilmente alla Corte – in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., – il compito di selezionare le argomentazioni contenute nel ricorso e i passi motivazionali della sentenza gravata per ricostruire le censure e ricondurle entro il detto schema legale (si v., in generale, Sez. 6 – 2, 14 maggio 2018, n. 11603, secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito”, e la conf. Sez. 6 – 5, 22 settembre 2014, n. 19959, nonchè Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18421, secondo cui “Il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza”);

6.2. fermo quanto ora osservato, deve poi ulteriormente evidenziarsi che: a) quanto alla portata precettiva del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, l’assunto della società contribuente collide anche con l’insegnamento di Sez. 5, 22 novembre 2017, n. 27774 (“In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”; b) il preteso secondo motivo, rubricato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non trova svolgimento alcuno nel corpo del ricorso; c) l’insieme delle argomentazioni contenute nella capitolazione dedicata alla “mancanza di altri indizi oltre allo scostamento da “Studi di Settore”” risulta all’evidenza teso ad ottenere nella presente sede di legittimità un non consentito riesame dei fatti e un’autonoma valutazione del merito della causa, contrapponendo la ricorrente la propria diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella complessiva motivata dalla sentenza impugnata.

7. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio sono conseguentemente regolate e liquidate come in dispositivo. Doppio contributo unificato come per legge, sussistendone i presupposti processuali.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA