Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27638 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27638 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso 8309-2014 proposto da:
CONSIGLIO RACHELE, ANELLI PAOLA, CURCI MARIA,
PANIGADA MARGHERITA, DONNARUMMA DIANA
GABRIELLA, MACCAGNI ANGELO LUCA, SCUDERI EMILIA,
CREMONESI MARIA TERESA, TESTOLINA ANTONELLA,
QUIESE LUISA, GESTI TERESA, SOLDATI ANTONELLA,
PRIMICERIO MARIA GIOVANNA, BERNASCONI PIERINO,
CAIAZZO ASSUNTA, BIGNAMI DONATELLA, MANZO
PATRIZIA, BRUZZANO ANTONIETTA, ISABELLI
SIMONETTA, PICCINNO ALESSANDRA, BORELLA CHIARA,
ZOPPETTI ERMINIA GIOVANNA, MAZZONI PAOLA, ROSSI
ROBERTA, ROSSI MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE BERSANI;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 795/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 27 agosto 2013, la Corte di Appello di Milano
ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro
intercorsi fra gli epigrafati ricorrenti – quali collaboratori scolastici —
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha
respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento
della anzianità di servizio, sia ai fini della equiparazione stipendiale ai
docenti assunti a tempo indeterminato, sia ai sensi dell’art. 53 della
legge n. 312/1980, ritenuto non applicabile alla fattispecie;
che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli
epigrafati ricorrenti affidato a tre motivi cui resiste il MIUR con
controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del
considerando n. 16 , dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del

lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 nonché degli artt. 1,
4,5, commi 4 e 4 bis, 10 e 11 del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001
anche in combinato disposto con la legge 4 giugno 1999 n. 124 ( in
relazione all’art. 360 primo comma, n.3, cod. proc. civ.) addebitandosi
alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso sia
l’applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001, sia, in ragione del vaglio di
compatibilità comunitaria, l’abusiva reiterazione dei contratti a termine,
senza effettuare la necessaria indagine circa la effettiva ricorrenza di
una obiettiva giustificazione all’apposizione del termine, così violando
la disciplina nazionale e comunitaria; si evidenzia, inoltre, come il
ricorso ai contratti a termine non era avvenuto per far fronte ad
esigenze non contingenti e temporanee bensì stabili trattandosi, nei
casi all’esame, di conferimento di supplenze annuali per la copertura di
posti già compresi nella pianta organica, cioè di contratti stipulati ai
sensi dell’art. 4 , comma 1, L. n. 124/99, se ritenuta ancora in vigore
perché disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 368/2001;
con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 20 marzo 2001 anche in relazione al
considerando n. 16 , dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999, del preambolo, dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 nonché degli artt. 1,
4,5, commi 4 e 4 bis, 10 e 11 del d.lgs n. 368/2001 ( in relazione all’art.
360 primo comma, n.3, cod. proc. civ.) argomentandosi come l’unica
Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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Consiglio del 28 giugno 1999, del preambolo, dell’Accordo quadro sul

sanzione effettiva della accertata illegittimità della reiterazione dei
contratti a termine era la trasformazione del rapporto a teimine in un
rapporto tempo indeterminato e, ove ciò non fosse ritenuto possibile
perché in contrasto con l’art. 97 Cost., la tutela risarcitoria del
lavoratore doveva essere effettiva e dissuasiva; con il terzo motivo

dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla
direttiva 1999/70/CE e dell’art. 4 , comma 14 bis, della legge n. 124
del 3 maggio 1999 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ.) in quanto la Corte di Appello aveva negato il
riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio; si assume,
infatti, che il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla
Corte di Giustizia, fa parte dell’ordinamento e del diritto comunitario e
che, nella specie, rispondendo le assunzioni ad una precisa
programmazione, non vi erano ragione obiettive che potessero
escluderne l’applicazione, atteso che a parità di mansioni doveva
attuarsi un adeguamento stipendiale parametrato all’anzianità di
servizio prestata, non potendo la natura temporanea del rapporto di
lavoro giustificare trattamenti differenziati; nel motivo, quindi, viene
chiesto il riconoscimento della progressione stipendiale, comunque, in
misura non inferiore agli scatti biennali di cui al citata art. 53 1. n.
312/1980;

che le questioni oggetto dei primi due motivi di ricorso sono già state
scrutinate da questa Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a
22557, 23534, 23535 e da numerose altre successive, in relazione a
fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame ed ai
principi affermati in dette pronunce va data continuità e va, pertanto,
ribadito che:

Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della clausola 4

- A.

“La disciplina del reclutamento del personale a termine del

settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità.
“Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore a trentasei mesi”.
– C.

Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.

lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
– D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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– B.

l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta

fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.
– E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
– F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 ,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di

domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.

stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
– H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che, pertanto, in applicazione dei predetti principi alla fattispecie in
esame si rileva che quanto alle posizioni di Chiara Borella, Maria
Teresa Cremonesi, Antonietta Bruzzano, ed Erminia Giovanna
Zoppetti non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti
a teimine in quanto le assunzioni ebbero ad oggetto su posti di
organico di fatto o su posti di organico di diritto queste ultime con
durata non superiore a trentasei mesi, né risulta, poi, che le predette
abbiano allegato che vi fu nella concreta attribuzione delle supplenze
sui posti in organico di fatto e in organico di diritto un uso improprio
o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al
Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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– G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze
del servizio e nemmeno che abbiano allegato e provato circostanze
concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione fu
eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea; quanto alla
posizione di tutti gli altri epigrafati ricorrenti, invece, è illegittima la

e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107 per la copertura di posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre ( quindi reiterazione su organico di
diritto) con una durata complessiva superiore a trentasei mesi e, non
risultando la stabilizzazione dei predetti, va quindi riconosciuto il
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi di cui alla
richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 n. 2016;
che il terzo motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata,
nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della
anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto
affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016,
con le quali si è statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla
direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della
medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. »;

Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 commi 1

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli

comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto;
che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralmente condivise dal Collegio;
che, vale infine precisare, come non possa essere riconosciuto il diritto
a percepire gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980
come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 22558 del 2016
secondo cui «In tema di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53
della I. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il
personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo
determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato,
ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4
agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la
perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.»;
che, alla luce di quanto esposto vanno accolti il primo e secondo
motivo nei confronti di tutti gli epigrafati ricorrenti ad eccezione di
Chiara Borella, Maria Teresa Cremonesi, Antonietta Bruzzano, ed
Erminia Giovanna Zoppetti rispetto ai quali il primo e secondo
motivo vanno rigettati, va accolto il terzo motivo nei riguardi di tutti i
ricorrenti e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi
Ric. 2014 n. 08309 sez. ML – ud. 21-09-2017
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rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato

accolti con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso ed il secondo con

Cremonesi Maria Teresa, Bruzzano Antonietta , e Zoppetti Etminia
Giovanna nei cui confronti vanno rigettati, accoglie il terzo motivo nei
riguardi di tutti i ricorrenti , cassa l’impugnata sentenza in relazione ai
motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017
residente

riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti eccettuati Borelli Chiara,

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