Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27638 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27638 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SIBIO Saverio, rappresentato e difeso, in forza di procura a
margine del ricorso, dall’Avv. Domenico Tripodi, con domicilio
eletto presso lo studio dell’Avv. Lucilla Lauroni in Roma, via
Di Priscilla, n. 60;

ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 11/12/2013

- controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 17 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 17 aprile 2012, ha dichiarato improponibile, per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Saverio Sibo per
l’eccessiva durata di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria dal 1994 al maggio 2011, e ha condannato
il ricorrente al rimborso delle spese processuali;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Sibio ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 novembre
2012, sulla base di due motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con i due motivi (violazione e falsa applicazione
dell’art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

tito, con modifiche, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; omesso
esame di un punto decisivo) ci si duole che la Corte d’appello
abbia applicato retroattivamente la nuova disciplina che impone la presentazione dell’istanza di prelievo e non si sia av-

to, in data 13 luglio 2010, detta istanza, prodotta ritualmente nel fascicolo di parte;
che i motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro
stretta connessione – sono (ammissibili, perché formulati nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 cod. proc.
civ., e) fondati, perché la Corte d’appello, nell’escludere
che il Sibio abbia mai presentato l’istanza di prelievo, ha
omesso di prendere in considerazione il documento, denominato
“istanza di fissazione udienza e prelievo”, che è stato depositato nella cancelleria del TAR della Calabria in data 13 luglio 2010, documento puntualmente richiamato nel ricorso per
cassazione anche con la precisa localizzazione nel fascicolo
di parte depositato dinanzi al giudice del merito ed in questa
sede nuovamente allegato;
che il decreto impugnato è cassato;
che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della
Corte d’appello di Catanzaro;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

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veduta che il ricorrente, nel giudizio a quo, aveva presenta-

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

2013.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre

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