Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27638 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 03/12/2020), n.27638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24184/2013 proposto da:

OSER S.P.A., incorporante IPR S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’Avv. Oreste

Cantillo, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Nunziante Cesaro

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/9/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, depositata il 7

febbraio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno ha rigettato il gravame interposto da OSER s.p.a. (incorporante IPR s.r.l.), esercente attività di locazione di immobili, avverso la sentenza della CTP di Salerno di rigetto del ricorso della società incorporata contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale erano stati determinati maggiori ricavi a fini IRES e IRAP e maggior imponibile IVA per l’anno d’imposta 2005;

2. la CTR ha ritenuto in sintesi che: a) l’accertamento è stato operato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, n. 3, sicchè esso non può dirsi basato sul solo studio di settore, come invece dedotto dalla società; b) trattandosi di accertamento induttivo, è infondata la deduzione della società circa la nullità dello stesso per mancata attivazione del contraddittorio da parte dell’amministrazione; c) infatti, l’accertamento è basato su una serie di elementi e fatti (unicità del cliente; modestissima attività della società, percipiente i canoni di locazione per due soli immobili; scarsi ricavi; spese sproporzionate rispetto ai ricavi, pertanto giustificabili solo in ricavi non fatturati), oltre che sulla determinazione di ricavi operata con riferimento allo studio di settore; d) legittimamente l’ufficio ha disatteso le risultanze contabili presumendo attività e ricavi non fatturati, non contabilizzati nè dichiarati in virtù di una coerente e copiosa massa di elementi, dati e notizie indicati nella motivazione dell’atto di accertamento; e) la società non ha provato l’inattendibilità dell’accertamento, non avendo in particolare chiarito la natura dei debiti e delle movimentazioni verso R.O. e R.S., nè spiegato i crediti verso SOCOB, il mancato riporto in contabilità dei costi di carburante di due autoveicoli, la necessità di assumere due dipendenti nonostante la contrazione dell’attività e di erogare rilevanti compensi all’amministratore; f) pertanto l’ufficio si è fondatamente discostato dalla contabilità della società, solo apparentemente regolare, ma in realtà collidente con il principio di ragionevolezza;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione OSER affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo OSER denuncia violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3 – bis: a differenza di quanto affermato dalla CTR, che ha richiamato il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), l’accertamento si baserebbe unicamente sullo studio di settore, con conseguente nullità dell’avviso di accertamento per mancata attivazione del previo contraddittorio;

4.1. il mezzo dev’essere disatteso poichè in parte infondato e in parte inammissibile;

4.2. come esattamente argomentato dall’amministrazione controricorrente, la censura è innanzi tutto inammissibile perchè l’individuazione del tipo di accertamento svolto dall’ufficio concreta una quaestio facti riservata al giudice di merito con apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità;

4.3. invero, l’accertamento in esame, lungi dal basarsi esclusivamente sullo studio di settore, è stato condotto (cfr. p. 2 del ricorso) alla luce delle risposte fornite dalla società al questionario inviatole dall’ufficio il quale ha valutato i fatti gestionali ampiamente richiamati nella motivazione della sentenza impugnata (v. retro sub 2), ricostruendo così i ricavi non già sulla base degli scostamenti dalle medie di settore quanto, piuttosto, alla luce dei detti fatti (espressamente considerati dall’avviso di accertamento: pp. 2 e 8 del ricorso);

4.4. trattandosi pertanto di accertamento induttivo cd. a tavolino, vale il principio – fissato da Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823, secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi a tributi “non armonizzati” assoggettati alla normativa nazionale, salvo i casi in cui sia espressamente sancito, mentre un obbligo siffatto sussiste per i tributi “armonizzati” “purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa”, onere tuttavia non assolto dato che la società contribuente si è limitata a lamentare la carenza di contraddittorio senza enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (in termini, Sez. 6 – 5, 27 luglio 2018, n. 20036; è d’uopo richiamare anche i principi generali in tema di contraddittorio fissati da Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, in cause C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, punti 74 ss.; si v. anche da ultimo, in fattispecie analoga a quella in esame, Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31814), donde l’infondatezza, per questa parte, della doglianza;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c.: la CTR avrebbe errato nel ritenere gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi offerti dall’amministrazione con riferimento ai fatti di gestione considerati ai fini dell’accertamento (credito da caparra confirmatoria di Cave Salernitane s.r.l.; debiti verso R.O. e R.S.; crediti verso SOCOB; immotivata assenza dei costi nel conto profitti e perdite: pp. 2 e 8 del ricorso);

6. con il terzo motivo si denuncia difetto di motivazione: la sentenza impugnata non avrebbe dato conto dell’esame della documentazione prodotta da OSER, essendosi limitata ad affermare che questa non aveva fornito convincente spiegazione;

7. con il quarto motivo si denuncia violazione del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, art. 1: la contabilità della società non poteva essere disattesa alla luce della casistica della norma invocata;

8. le tre doglianze (che possono essere scrutinate congiuntamente poichè tutte in sostanza attinenti alla valutazione degli elementi presuntivi a fondamento dell’accertamento operata dalla CTR) sono inammissibili: mediante tali censure la società contribuente mira infatti a sollecitare – per giunta in modo affatto generico e in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – una nuova valutazione dei fatti a supporto della propria alternativa prospettazione;

8.1. invero, deve ribadirsi in generale che stabilire se il giudice abbia tenuto conto bene o male degli elementi presuntivi implica una valutazione di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, e non una valutazione di diritto: la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., può essere censurata in cassazione soltanto allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ossia quando il giudice di merito, dopo aver qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all’opposto, dopo averne escluso i detti caratteri, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (Sez. U, 24 gennaio 2018, n. 1785; Sez. 3, 4 agosto 2017, n. 19485);

8.2. nè sussiste l’omessa motivazione denunciata con il terzo mezzo che mostra di trascurare del tutto quanto evidenziato dalla CTR in ordine alle carenze probatorie di OSER (v. retro sub 2, lett. e).

9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; doppio contributo unificato come per legge, sussistendone i presupposti processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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