Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27637 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27637 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5638-2014 proposto da:

SCIUTO MAURIZIO, COCHETTI DAVIDE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 708/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 26/08/2013;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che,

con sentenza del 267 agosto 2013, la Corte di Appello di

legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra
Maurizio Sciuto e Davide Cochetti – quali docenti — con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto le
domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità
di servizio, sia ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a
tempo indeterminato, sia ai sensi dell’art. 53 della legge n. 312/1980,
ritenuto non applicabile alla fattispecie;

che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso lo
Sciuto ed il Cochetti affidato ad un unico motivo cui resiste il MIUR
con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il

Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo viene dedotta violazione e/o falsa
applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE e contestuale
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001 in
quanto la Corte di Appello aveva negato il riconoscimento del diritto
ad una piena anzianità di servizio; si assume, infatti, che il principio di
non discriminazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa
Ric. 2014 n. 05638 sez. ML – ud. 21-09-2017
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Milano — per quello che ancora interessa in questa sede – ha ritenuto la

parte dell’ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie,
rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi
erano ragione obiettive che potessero escluderne l’applicazione, atteso
che a parità di mansioni doveva attuarsi un adeguamento stipendiale
parametrato all’anzianità di servizio prestata, non potendo la natura

che la censura è fondata in quanto la sentenza impugnata,
nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della
anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto
affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016,
con le quali si è statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla
direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della
medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. »;
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato

comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine

apposto al contratto;
Ric. 2014 m 05638 sez. ML – ud. 21-09-2017
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temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;

che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralmente condivise dal Collegio;

a percepire gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980
come chiarito da questa Corte nella sentenza n. 22558 del 2016
secondo cui «In tema di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53
della I. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il
personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo
determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato,
ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4
agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la
perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.»;
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore,
va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017

Funzionario Giudiziario

che, vale infine precisare, come non possa essere riconosciuto il diritto

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