Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27637 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 20/12/2011), n.27637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., in proprio e quale legale rappresentante della

Melluzzo s.r.l. e liquidatore della Autocarrozzeria F.lli Melluzzo

s.n.c., M.A., M.S., M.

M. e ME.MA., in proprio e quali soci della

Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c., elettivamente domiciliati in

Roma, via Germanico 170, presso l’avv. Manzella Bruno, rappresentati

e difesi dall’avv. Corso Giuseppe per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO della MELLUZZO s.r.l., della AUTOCARROZZERIA F.LLI

MELLUZZO s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.

A., M.S., M.M. e M.

M., in persona del curatore pro tempore, CREDITO SICILIANO

s.p.a., quale successore della Banca Popolare S. Venera s.p.a. e

della Banca Popolare S. Angelo soc. coop. a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, e BANCO POPOLARE DI VERONA E

NOVARA s.c. r. l., già Banca Popolare di Novara soc. coop. a r. l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso n.8810/07 proposto da:

FALLIMENTO della MELLUZZO s.r.l., della AUTOCARROZZERIA F.LLI

MELLUZZO s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.

A., M.S., M.M. e M.

M., in persona del curatore pro tempore, domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Risicato Paolo per procura in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., in proprio e quale liquidatore della

Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c. e legale rappresentante della

Melluzzo s.r.l., M.A., M.S.,

M.M. e ME.MA., CREDITO SICILIANO s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 202 del 2

marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

luglio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale,

dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi

inammissibili o, in subordine, rigettarsi entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., in proprio e quale legale rappresentante della Melluzzo s.r.l. e liquidatore della Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c., nonchè M.A., M.S., M.M. e Me.Ma., in proprio e quali soci della Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c, ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti del Fallimento della Melluzzo s.r.l., della Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.G., A. M., M.S., M.M. e M. M., avverso la sentenza in data 2 marzo 2006, con la quale la Corte di appello di Catania ha rigettato l’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 9 maggio 2001, che aveva respinto l’opposizione al fallimento dai medesimi proposta.

A fondamento della decisione, la Corte di appello ha così motivato:

– il biglietto di cancelleria con il quale i debitori erano stati convocati davanti al Tribunale per la trattazione delle istanze di fallimento era stato redatto regolarmente e l’omissione del magistrato incaricato della trattazione delle istanze medesime non aveva violato il diritto di difesa, poichè il dato era agevolmente rilevabile nella cancelleria del Tribunale;

– era infondata la tesi che la trattazione delle istanze di fallimento dovesse avvenire esclusivamente nel corso delle udienze collegiali del Tribunale, essendo sufficiente che l’imprenditore fosse comparso davanti al giudice relatore all’uopo designato;

era irrilevante che la convocazione del liquidatore dell’Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c. non fosse stata comunicata agli altri debitori, che erano stati già convocati e posti nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa;

– il termine dal 18 al 22 dicembre 1997, concesso per detta convocazione alla Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c., era congruo e compatibile con la necessità di speditezza della procedura pre fallimentare;

– era irrilevante che l’istruttoria prefallimentare si fosse svolta dinanzi ad un collegio del quale faceva parte un magistrato addetto agli affari penali, trattandosi comunque di eccezione nuova e inammissibile;

– non costituiva motivo di nullità il fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento fosse stata pronunciata da un collegio diverso da quello che in precedenza aveva adottato un provvedimento interlocutorio, con il quale era stata disposta la convocazione del liquidatore della Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c.;

– erano infondate le censure circa la sussistenza dello stato d’insolvenza, anche sotto il profilo che la momentanea illiquidità fosse stata causata dolosamente dalla Nissan s.p.a.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato su due motivi, il Fallimento intimato.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti entrambi all’impugnazione della medesima sentenza.

Ancora in via preliminare rileva il collegio che, sebbene il contraddittorio non sia stato instaurato nei confronti del Banco Popolare di Verona e Novara s.c.rl, non debba procedersi al rinnovo della notifica del ricorso principale e di quello incidentale nei confronti di tale istituto bancario, atteso che, come risulta dalle considerazioni che seguono, entrambi detti ricorsi sono da ritenersi prima facie inammissibili, perchè non formulati in conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. S.U. 2010/6826). Con le censure proposte i ricorrenti – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e mancata e/o insufficiente motivazione – deducono che il biglietto di convocazione dei debitori era privo di tutte le indicazioni necessarie e che non è sufficiente, affinchè sia rispettato il diritto di difesa, che l’imprenditore compaia dinanzi al giudice relatore all’uopo designato; che il termine concesso a comparire era troppo breve e comunque lesivo del diritto di difesa; che la diversità del collegio che ha pronunciato la sentenza di fallimento da quello che aveva assunto in precedenza un provvedimento interlocutorio (disponendo la convocazione anche del liquidatore dell’Autocarrozzeria F.lli Melluzzo s.n.c.) costituisce motivo di nullità della decisione; che la situazione di illiquidità derivata, causata dalla Nissan s.p.a., trovava riscontro in atti. Con i due motivi di ricorso incidentale il Fallimento – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione – si duole della disposta compensazione delle spese, effettuata sulla base di una motivazione incongrua. Il ricorso principale è inammissibile.

Infatti, quanto alle dedotte violazioni di norme di diritto, tutte le censure sollevate dai ricorrenti non sono state illustrate con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata il 2 marzo 2006 e che il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto medesimo. Detto quesito non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, finalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. 2007/20360; Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).

Quanto ai prospettati vizi di motivazione, le censure formulate non contengono (come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.) la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

I ricorrenti, inoltre, hanno dedotto genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652).

Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione ai due motivi del ricorso incidentale, privi del quesito di diritto in ordine alla dedotta violazione di legge e del momento di sintesi concernente il prospettato vizio di motivazione.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

L’esito del giudizio giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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