Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27637 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27637 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 3640-2013 proposto da:
COSOLETO PASQUALE CSLPQL45D10I139K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 385, presso lo studio
dell’avvocato SITZIA ANDREA, rappresentato e difeso
dall’avvocato LABATE ANTONIO MARIO;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

Data pubblicazione: 11/12/2013

- controricorrente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
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“144.

k.”. 3,0fio4t..e.

/1sitatO il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso

BIANCHINI;

In fatto ed in diritto
1 — Pasquale Cosoleto, con atto depositato il 28 marzo 2012, propose ricorso innanzi
alla Corte di Appello di Catanzaro per sentirsi riconosciuto il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali , ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, da parte del

di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955,
per l’eccessiva durata di un giudizio previdenziale -teso ad ottenere il riconoscimento del
diritto all’assegno di invalidità- iniziato con un ricorso depositato il 28 febbraio 2003
innanzi al Tribunale di Reggio Calabria e terminato con sentenza pronunziata il 24
gennaio 2012 dalla Corte di Appello della medesima città

2 — La Corte del merito: diede atto che il procedimento di primo grado era durato un
anno e quello di appello sei anni ed undici mesi; ritenne congrua la durata di tre anni per
il primo e di due anni per il secondo processo; giudicò non computabili sei mesi , relativi
a due meri rinvii chiesti dalle parti ; concluse che l’intero procedimento avrebbe ecceduto
la durata, da ritenersi congrua, di un anno e cinque mesi; negò che fosse stata data la
prova di un danno patrimoniale; liquidò il pregiudizio non patrimoniale in euro 750 per
ogni anno di ritardo e quindi determinò l’importo complessivo in euro 1.050

3 — Per la cassazione di tale decisione il Cosoleto ha proposto ricorso sulla base di due
motivi, variamente articolati; il Ministero ha notificato controricorso.

4 — Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Con il primo motivo il ricorrente lamenta innanzi tutto l’errore materiale in cui
sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel determinare in un anno e cinque mesi la durata
non congrua mentre, dai suoi stessi parametri, il risultato avrebbe dovuto essere di due
anni e cinque mesi; contesta la detraibilità di sei mesi a cagione di meri rinvii chiesti dalle
parti in quanto nel processo previdenziale questi sono vietati e quindi non concedibili;
sostiene altresì che non avrebbe potuto esser negato un termine di due mesi per la
redazione dell’atto di appello.

I.a — Il primo profilo è fondato, stante l’evidenza aritmetica dell’errore di calcolo ; il
secondo aspetto è invece infondato in quanto la eventuale violazione, da parte del

Ministero della Giustizia, lamentando l’asserito mancato rispetto del termine ragionevole

giudice del merito, di concedere rinvii non finalizzati all’espletamento di attività
difensive, non toglie che le parti — per come riportato nel ricorso- ebbero a richiederli e
dunque per il corrispondente periodo non poteva predicarsi l’esistenza di una
presunzione di prova della sofferenza morale per il perdurare del procedimento; il terzo
aspetto non può formare oggetto di valutazione in questa sede perché involgerebbe un

affermata in questa sede come non rivestire particolari difficoltà-.
H — Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della legge 89/2001 — nonché del corrispondente art. 6 della convenzione CEDU — oltre
all’insufficienza della motivazione, sindacandosi la quantificazione della durata ritenuta
ragionevole dei due gradi di giudizio di merito, senza dunque valutare la semplicità del
procedimento previdenziale e soprattutto il fatto che l’attività giudiziaria si sarebbe
ristretta a poco meno di un anno.

II.a – — Il mezzo è fondato laddove si intende sindacare la omessa valutazione della
celerità del giudizio previdenziale e quindi della necessità che la Corte motivasse
partitamente l’adozione di criteri di calcolo — relativi alla sua durata – differenti rispetto
ai procedimenti di difficoltà “strutturalmente” ordinaria: invero se la valutazione della
congruità o meno del termine entro il quale il processo presupposto si è concluso
costituisce oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, è altrettanto
indubbio che di essa deve darsi una congrua motivazione, e che, nella fattispecie, essa
non vi è stata, nonostante nel ricorso si fosse messo in rilievo il lungo periodo
intercorrente tra il deposito dell’appello — avvenuto il 14 febbraio 2005- e la fissazione
dell’udienza di comparizione — per il giorno 22 giugno 2010- durante il quale non si è
svolta attività giudiziaria.
III — Il decreto va dunque cassato nei termini di cui in motivazione e la causa rinviata a
diversa sezione della Corte di Appello di Catanzaro che, applicando i principi sopra
descritti, procederà a nuova valutazione nonché a liquidare le spese del presente giudizio
di legittimità

P.Q.M.

sindacato sulla complessità o meno della materia del gravame — oltretutto più volte

Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato nei termini di cui
alla parte motiva; rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa
composizione, che liquiderà le spese del giudizio di legittimità.
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Così deciso in Roma il 5 pefuffri 2013
Il Presidente

Il consigliere estensore

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