Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27636 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27636 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4181-2014 proposto da:
PASSONI ISABELLA, LUONI CRISTINA, ROMANO MASSIMO,
MEGGIORINI MAURIZIO, NOCERA TIZIANA, GRANDE
ANGELO RAFFAELE, CARDINALI STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentati e difesi dagli
avvocati ISETTA BARSANTI MAUCERI, VITTORIO
ANGIOLINI;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 21/11/2017

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– controficorrente avverso la sentenza n. 876/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che,

con sentenza del 25 ottobre 2013, la Corte di Appello di

Milano ha ritenuto la legittimità dei teunini apposti ai contratti di
lavoro intercorsi fra gli epigrafati ricorrenti con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto le
domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità
di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti assunti a
tempo indeterminato;

che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli
epigrafati ricorrenti affidato a tre motivi cui resiste il MIUR con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata;

CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, 5 e 10 del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001,
Ric. 2014 n. 04181 sez. ML – ud. 21-09-2017
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MILANO, depositata il 25/10/2013;

delle clausole nn. 3 e 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE ,
degli art. 36 e 70 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art. 32 della
legge n. 183 del 4 novembre 2010, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13
maggio 2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106 , e dell’art.11

comma, n.3, cod. proc. civ.) in quanto le argomentazioni
dell’impug-nata sentenza sono in contrasto con la giurisprudenza
comunitaria dovendo la normativa di cui al d.lgs. n. 368/2001 cit.
trovare applicazione a tutti i rapporti di lavoro non solo del settore
privato ma anche di quello pubblico — incluso il comparto scuola- in
assenza di deroghe previste da norme speciali ragion per cui, in caso di
illegittima reiterazione di contratti a termine, deve applicarsi la
sanzione della conversione del rapporto a tempo determinato in un
rapporto a tempo indeterminato oltre che la condanna
dell’amministrazione alla indennità prevista dall’art. 32 della legge n.
183/2010, ciò anche in considerazione del fatto che nel settore
scolastico l’accesso all’impiego avviene con la procedura di selezione
pubblica costituita dall’appartenenza alle graduatorie permanenti ( in
piena conformità con il disposto dell’art. 97 Cost.); peraltro, la norma
di cui all’art. 9, comma 18 del d.l. n. 70/2011 cit. non può trovare
applicazione sia in virtù dei principi generali sulla successione delle
leggi nel tempo sia perché in palese violazione del diritto dell’Unione
Europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia non potendo
neppure essere considerata norma di interpretazione autentica;
– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 368/2001, delle clausole nn. 3 e 5
dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE , dell’art. 36 del d.lgs.
Ric. 2014 n. 04181 sez. ML – ud. 21-09-2017
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Disposizioni sulla legge in generale ( in relazione all’art. 360, primo

n. 165 del 30 marzo 2001, dell’art. 32 della legge n. 183/2010, dell’art.
70 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011 n. 106,
e dell’art.11 Disposizioni sulla legge in generale ( in relazione all’art.
360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la corte territoriale
errato nel ritenere legittima la reiterazione dei contratti a tettnine

– con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 con riferimento alla clausola 4
dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla
direttiva 1999/70/CE e degli artt. 3 e 36 Cost. in quanto la Corte di
Appello aveva negato il riconoscimento del diritto ad una piena
anzianità di servizio assumendosi che il principio di non
discriminazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa parte
dell’ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie,
rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi
erano ragioni obiettive che potessero escluderne l’applicazione, atteso
che a parità di mansioni doveva attuarsi un adeguamento stipendiale
parametrato all’anzianità di servizio prestata, non potendo la natura
temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;

che le questioni oggetto dei primi due motivi di ricorso sono già state
scrutinate da questa Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a
22557, 23534, 23535 e da numerose altre successive, in relazione a
fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame ed ai
principi affermati in dette pronunce va data continuità e va, pertanto,
ribadito che:
– A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del
settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza

Ric. 2014 n. 04181 sez. ML – ud. 21-09-2017
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escludendo anche la tutela risarcitoria;

dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità.
B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore a trentasei mesi”.
– C.

Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.

lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
– D.

Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai

sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
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10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi

di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle

dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.
– E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e
prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
– F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 ,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
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graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109

beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.
– G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine
stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed

precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
– H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai
posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che, pertanto, in applicazione dei predetti principi alla fattispecie in
esame si rileva che per i ricorrenti non è configurabile alcuna abusiva
reiterazione dei contratti a termine in quanto le assunzioni ebbero ad
oggetto supplenze temporanee o supplenze su posti di “organico di
fatto”, né risulta, poi, che i ricorrenti predetto abbiano allegato che vi
fu nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di
fatto un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione
delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti
e delle concrete esigenze del servizio e nemmeno che abbiano allegato
e provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui
la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza
temporanea;

Ric. 2014 n. 04181 sez. ML – ud. 21-09-2017
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ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi

che, invece, la censura di cui al terzo motivo è fondata in quanto la
sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini
retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn.
22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che «nel settore

determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. »;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
deteiminato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine
apposto al contratto;

che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralmente condivise dal Collegio;

Ric. 2014 n. 04181 sez. ML – ud. 21-09-2017
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scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri,
l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che
deciderà in ossequio ai summenzionati principi e provvederà anche in

P. Q .M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa
l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017

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Funziortari

ordine alle spese del presente giudizio;

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