Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27636 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29140-2019 R.G. proposto da:

BRERA NUOVA EDILIZIA s.r.l., in liquidazione, in concordato

preventivo, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Vincenzo CONFORTI presso il cui studio legale,

sito in Milano, alla via Luigi Pirandello, n. 8, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/16/2019 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/11/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La BRERA NUOVA EDILIZIA s.r.l., in liquidazione, in concordato preventivo, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Lombardia che respingeva l’appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso da questa proposto avverso un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2011, in relazione al quale la società aveva presentato una dichiarazione non compilata. Sosteneva la CTR che il ricorso introduttivo del giudizio era stato presentato tardivamente rispetto alla data di notifica dell’atto impositivo effettuato alla società contribuente, ritenendo ininfluente la notifica effettuata in data successiva al legale rappresentante della stessa. Aggiungeva la CTR che l’appello era anche infondato nel merito rilevando che, in assenza di dichiarazione della contribuente, l’Ufficio finanziario aveva correttamente eseguito l’accertamento induttivo peraltro avvalendosi degli atti e documenti consegnati all’amministrazione finanziaria dalla parte che neppure aveva provato il dedotto risultato negativo di esercizio. Riteneva altresì dovute le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte “risultando comprovata la colpa del contribuente”.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 145 c.p.c., comma 1, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado perchè tardivamente proposto con riferimento alla data del 2 gennaio 2017, in cui l’avviso di accertamento era stato notificato alla società contribuente, ritenendo ininfluente la notifica del medesimo avviso di accertamento effettuata al legale rappresentante della predetta società in data 25 gennaio 2017.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. Con il mezzo di cassazione in esame la ricorrente pone la questione se il termine per impugnare un avviso di accertamento decorra dalla data di notifica dell’atto effettuata alla società contribuente o a quella successiva effettuata nei confronti del legale rappresentante della stessa.

4. Pare opportuno premettere che la notificazione degli atti processuali ad un ente (società, associazione, fondazione), anche se non dotato di personalità giuridica, è disciplinata dall’art. 145 c.p.c., che, a seguito della modifica operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, prevede, in via alternativa, e non più in via residuale, la possibilità di notificare, l’atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta (purchè ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale), secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139, 141 (Cass. n. 6693 del 2012; n. 1167 del 2017; n. 9009 del 2017, n. 27299 del 2018).

4.1. La predetta disciplina si applica anche alla notificazione degli avvisi e degli atti destinati al contribuente per espresso rinvio fatto, in materia di imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alle “norme stabilite dall’art. 137 e ss. c.p.c.” (con le modifiche previste dalla medesima disposizioni, qui non rilevanti) e, in materia di imposta sul valore aggiunto, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 1, che, prevedendo la notifica degli avvisi “nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi”, ovvero al citato art. 60, rinvia, per doppia “relatio”, alle disposizioni processualcivilistiche.

5. Ciò precisato, va premesso, in fatto, che nel caso in esame è pacifico tra le parti che l’amministrazione finanziaria notificò lo stesso avviso di accertamento una prima volta alla società, in data 02/01/2017, ed una seconda volta al suo legale rappresentante, in data 25/01/2017, ed è altrettanto pacifica tra le parti la regolarità di entrambe le predette notifiche.

6. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte si è occupata in più occasioni degli effetti della reiterazione della notifica di un atto, seppur con riferimento ad atti processuali, recentemente con pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. U., n. 7454 del 2020) che hanno affermato il principio secondo cui “Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non sia viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica. Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso”.

6.1. Il Supremo consesso richiama precedenti giurisprudenziali conformi, quali Cass. n. 14456 del 2006, nonchè Cass. n. 8704 del 2016, Cass. n. 2861 del 2019 e Cass. n. 24304 del 2019 “secondo le quali la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già completato con una valida notifica, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso”. “Conclusione, quest’ultima, del resto in piena sintonia con l’indirizzo secondo il quale il termine di deposito del ricorso per cassazione previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 1, decorre, nell’ipotesi di reiterazione della notifica alla stessa parte, dalla prima notificazione validamente eseguita, essendo le altre superflue – cfr. Cass., n. 20543/2017, Cass., n. 4536/2009 (erroneamente indicata come 4539/2009), Cass., n. 9967/2008”.

6.2. In senso analogo ebbe a pronunciarsi questa Corte (Cass. n. 9372 del 2003) in materia di processo esecutivo, affermando che “In caso di reiterazione, ad opera di diverso ufficiale giudiziario, della notificazione di un medesimo atto del processo esecutivo, il termine di decadenza per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., decorre dal momento della conoscenza legale dell’atto in questione all’esito della prima notifica, nessuna rilevanza potendo essere al riguardo attribuita alla seconda, eseguita in pendenza del detto termine”.

7. Orbene, ritiene il Collegio che i predetti principi vadano applicati anche alle ipotesi di reiterata notificazione degli atti tributari, soggetti a termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla notifica, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1, che è norma di carattere processuale (tra le tante, Cass. n. 18915 del 2011), dovendosi quindi escludere, nel silenzio assoluto del Legislatore, che un nuovo termine per la proposizione del ricorso impugnatorio decorra dalla seconda notificazione dell’atto impositivo, peraltro non necessitata dall’invalidità di quella precedentemente effettuata.

8. Va altresì ricordato, con riferimento al caso di specie, in cui il ricorrente deduce che l’amministrazione finanziaria aveva accettato l’istanza di accertamento con adesione presentata dalla società contribuente, nonostante fossero scaduti i termini di impugnazione dell’avviso di accertamento notificato per prima, che aveva indicato nel relativo verbale di contraddittorio come data di notifica dell’avviso di accertamento quello effettuato per ultimo e come data di scadenza per la presentazione del ricorso quella calcolata con riferimento all’ultima notificazione, che “In materia di contenzioso tributario, il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicchè, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l’imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza. A tale stregua, la costituzione della parte convenuta, se ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, può sanare vizi inerenti la notificazione dell’atto introduttivo, in quanto prova l’uguale raggiungimento dello scopo perseguito dalle norme che regolano tale notificazione, comunque non vale ad inficiare “a posteriori” la definitività del provvedimento impositivo, stante l’avvenuta perdita del diritto d’impugnarlo, venendo altrimenti detta costituzione sostanzialmente a tradursi in un’inammissibile ipotesi di rimessione in termini” (Cass. n. 11222 del 2002; conf. Cass. n. 12338 del 2006). Sulla scorta di tale principio, è quindi del tutto irrilevante il comportamento tenuto nella specie dall’amministrazione finanziaria.

9. Dal complesso delle argomentazioni svolte consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.

10. Il secondo motivo (con cui la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in ordine al motivo di appello con cui aveva dedotto l’uso improprio da parte dell’amministrazione finanziaria del metodo induttivo di accertamento e l’insussistenza delle contestazioni dell’Ufficio) ed il terzo (con cui la ricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni di “piena utilizzabilità della documentazione prodotta in sede di contraddittorio e quindi di giudizio” e di “illegittima applicazione della sanzione tributaria (…) per omessa dichiarazione”, sono inammissibili alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01, nonchè Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01).

11. La ricorrente va condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA