Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27635 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27635 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 2546-2014 proposto da:
DI FRANCESCO BRUNO DFRBRN60D01I138Q, BALESTRA DIEGO
BLSDG167T06E290P, SPILOTROS MARIA SPLMRA50C69A662S,
COLACICCO ASSUNTA CLCSNT64L44F839H, FRANZA MASSIMO
FRNMSM73S29I138P, DE FRANCESCHI SERGIO
DFRSRG69D16I138Z, IEZZI CLAUDIO ZZICLD65L08I138T,
IACOMINO VALERIA CMNVLR72M57F839E, VIGNALI EMANUELA
VGNMNL59E50C980S, MANUCRA ALESSANDRA
MNCLSN59R66G288F, VASSALLO CLAUDIO VSSLD62S06E2901,
CATALFAMO CARMELA CTLCML56A63C347S, LANTERI ANTONIO
LNTNTN57B19C511Z, DASSO CARLO DSSCRL62M151138H,
elettivamente domiciliati in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– ricorrenti contro
MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE

UNIVERSITA’

E

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
cAq,

Data pubblicazione: 21/11/2017

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 397/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, per
quanto in questa sede interessa, confermò la decisione del giudice di
primo grado che aveva respinto le domande proposte dagli odierni
ricorrenti nei confronti del MIUR, volte alla declaratoria di illegittimità
dei reiterati contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti ai
sensi del D.Igs. 368/2001, con conseguente conversione del rapporto
in contratto a tempo indeterminato, oltre che alla condanna al
risarcimento dei danni;

che la Corte territoriale fondava la decisione sulla evidenziata
specialità del sistema di reclutamento del personale – docente e
amministrativo – del comparto scuola rispetto a quello delle altre
pubbliche amministrazioni; sulla ritenuta conformità del complesso di
norme di settore ai principi delle direttive euro unitarie, essendo le
supplenze di cui all’art. 4 I. 124/1999 connotate dal carattere della
temporaneità, in quanto necessarie a consentire all’amministrazione
di assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico;

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i dipendenti indicati
in epigrafe, affidato a tre motivi;

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GENOVA, depositata il 15/07/2013;

- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
resistito con controricorso;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di

fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative;

– che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO

– che con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del
considerando n. 16, dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE del 28
giugno 1999, nonché del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7,
10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera b, della
clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro
CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, recepito e allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis),
10, 11 del d.lgs 368/2001, anche in combinato disposto con l’art. 4
della legge 4 giugno 1999 n. 124. Premette che le supplenze
disciplinate dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999 sono volte a
soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano a
vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a
posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti
dal comma 3 del richiamato art. 4 presuppongono una ragione
effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati
nei casi di sostituzione di personale assente. Deduce che la
normativa speciale, in quanto in insanabile contrasto con le
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C_

previsioni del d.lgs. n. 368 del 2001, è stata da quest’ultimo
abrogata, in forza della norma di chiusura dettata dall’art. 11 dello
stesso decreto. Aggiunge che il sistema del reclutamento del
personale a termine della scuola viola la direttiva richiamata in
rubrica, perché consente la reiterazione del contratto a tempo
determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi ritenere

alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei
contratti;

– che con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
anche in relazione al considerando n. 16, dell’art. 2, della Direttiva
del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché del
preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni
generali), della clausola 1, lettera B) della clausola 2 punto 1, della
clausola 5, punto 1, dell’accordo Quadro Ces – Unice- Ceep sul
lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato
alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE nonché agli artt. 1, 4, 5
(commi 4 e 4 bis), 10, 11 del D.Igs. 368/2001. Sostiene che, una
volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe essere
disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a
tempo indeterminato, in quanto il personale da immettere
definitivamente nei ruoli del Ministero viene individuato sulla base
della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate
anche per il conferimento delle supplenze annuali. Nell’ambito
scolastico, quindi, alla pronuncia di conversione non risulta ostativo il
principio costituzionale del pubblico concorso, giacché il
reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da
quest’ultimo. Aggiunge che la giurisprudenza della Corte di Giustizia
è chiara nell’affermare che l’abuso può essere represso e sanzionato
anche attraverso una misura diversa dalla conversione, purché
quest’ultima sia effettiva, dissuasiva ed equivalente. Il risarcimento

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tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza porre

del danno, pertanto, deve essere congruo e deve avere anche una
finalità sanzionatoria;

che con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la

violazione e/o falsa applicazione del diritto comunitario avuto
riguardo alla direttiva 1999/70 CE e la violazione dell’obbligo

diritti dell’uomo. Asserisce che il c. 18 dell’art. 9 del D.L. n. 70 del
2011 sarebbe in contrasto con la citata direttiva 1999/70/CE;

– che parte ricorrente chiede anche darsi avvio, ai sensi dell’art.
267 del TFUE, alla procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla
CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e
2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, e della clausola 4 dello stesso accordo quadro,
e sull’ipotizzato contrasto 3 del principio di uguaglianza e non
discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel nostro
ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare
nel Comparto Scuola;

-che i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della
intrinseca connessione, sono infondati ai sensi di quanto previsto
dalla decisione di questa Corte n. 22557 del 18/10/2016 ai cui
principi occorre uniformarsi;

– in particolare è stato affermato (punto 118. A della citata Cass.
n. 22557/2016) che la disciplina del reclutamento del personale a
termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994,
non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata
disposta la salvezza dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del
2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

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internazionale derivante dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei

- è stato anche precisato (punto 119.B) che per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, e 11 della
legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della direttiva 1999/70/CE è
illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4, co. 1, e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il

per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero
anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano
avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a
trentasei mesi;

– è stato rimarcato (punto 120.C) che, ai sensi dell’art. 36
(originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. 165/2001, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione;

– è stato, altresì, chiarito (punto 121. D) che nelle ipotesi di
reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, co. 1,
della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell’entrata in vigore
della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la
copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva,
sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla
copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
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personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,

assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al
pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento
delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal
comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 e così anche
(punto 122. E) nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal

n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello
amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e
posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve
essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente
energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a
“cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la
stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico
ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti
selettivi-concorsuali;

– qualora trattasi (punto 124. G) di ipotesi di reiterazione di
contratti a termine stipulati ai sensi dell’ art. 4, co. 1, I. n. 124/1999,
avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e
che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di
stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata
sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;

– invece (punti 102 e 125.

H) nelle ipotesi di reiterazione di

contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze
su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla
Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e
provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di

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10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015

supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le
sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che, tanto premesso, va rilevato che nella fattispecie dedotta in
giudizio non è ravvisabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a
termine, poiché le parti ricorrenti non hanno allegato la ricorrenza di

del 1999 per una complessiva durata superiore ai trentasei mesi,
non evincendosi dal ricorso la tipologia dei contratti di cui si discute,
la loro durata, il numero dei rinnovi, elementi tutti indispensabili al
fine di valutare il presunto carattere abusivo della reiterazione dei
medesimi;

– che la parte ricorrente non ha, d’altra parte, mai dedotto né
allegato – se non con apodittica e generica affermazione – che vi sia
stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in
organico di fatto un uso improprio o distorto del potere di
macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine
alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio;
neppure ha allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle
assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa
cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le
esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili;

– che nella citata decisione è stata altresì disattesa la richiesta di
rinvio pregiudiziale per le ragioni illustrate ai punti da n. 105 a n.
116 che qui integralmente si richiamano;

– che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
il ricorso va rigettato;

-che la novità e la complessità della questione, diversamente
risolta dalle Corti territoriali, nonché il carattere sopravvenuto

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una reiterazione di contratti stipulati ai sensi dell’art. 4 c. 1 I. n. 124

della intervenuta stabilizzazione, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio di legittimità;

rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 6/9/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

c.1 cui

Funzionario Giudizio

.pacia-T-A~

DEPOSIIATO IN CANCELLERIA
Roma, ………

NOV 2,017

………….

……

PQM

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