Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27634 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8059/2014, proposto da:

Trofomed s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Vongelli

del foro di Bari, elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della Corte;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionata –

ETR EQUITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 52/13/13 depositata il 3 luglio

2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, avente ad

oggetto la cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Trofomed s.r.l. ricorre avverso la sentenza sopra indicata per “violazione del diritto di difesa” e per “errore in judicando”, sostenendo, quanto al primo motivo, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato “nel non attribuire pregio alla documentazione esibita in grado d’appello dal contribuente riferito al Bilancio di esercizio che mancherebbe della firma del contribuente e non avrebbe elementi volti ad attestarne l’autenticità dello stesso, nel mentre le copie dei libri IVA sarebbero privi degli elementi necessari per attestarne l’autenticità e, così facendo, privando la difesa del contribuente di un valido supporto probatorio alla propria tesi argomentativa. Infatti tali documenti, essendo di rilevanza pubblica, nel momento in cui depositati negli uffici di riferimento (CCIAA e registro delle imprese per i Bilanci e Agenzia delle Entrate per i libri IVA quantomeno in riferimento agli importi dichiarati nelle apposite dichiarazioni periodiche), sono in possesso dell’amministrazione finanziaria e verificabili d’ufficio e, di conseguenza, laddove discordanti con le dichiarazioni in proprio possesso devono essere specificamente contestate dall’Ufficio nel giudizio Tributario. Opinando diversamente si graverebbe il contribuente di un onere probatorio al limite della prova impossibile e, comunque, gravoso, che rende praticamente impossibile” la propria difesa. Ciò, peraltro, in aperta violazione del principio di collaborazione che l’Amministrazione Finanziaria deve perseguire nei confronti del cittadino/contribuente”; (L. n. 212 del 2000, art. 10)”;

e sostenendo, quanto al secondo motivo, che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe motivato “null’altro che una semplice ipotesi di difformità dei criteri per giungere alla determinazione dell’imponibile su cui applicare le aliquote delle imposte (IRES e IRAP), mentre è chiaro e palese la falsità totale della dichiarazione come è facilmente evincibile dal Libro Giornale, depositato in primo grado, il quale riproducendo tutte le scritture contabili in partita doppia, evidenzia comunque le reali operazioni contabili svolte dalla società e pertanto lo stesso confluirebbe nel Libro Inventario. Quest’ultimo è una riproduzione depositato presso la CCIAA Registro delle Imprese di (OMISSIS). Il Libro Inventario porta dei valori, che sono quelli reali, completamente differenti rispetto alla Dichiarazione UNICO 2006 periodo di imposta 2005, in tutti i suoi quadri compilati (Quadro Ires, Quadro Irap e Quadro Iva).

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate, sostenendo l’inammissibilità dei motivi, che non avrebbero colto la ratio decidendi della decisione impugnata che ha ritenuto ininfluente, ai fini della determinazione dell’I.RE.S. e dell’I.R.A.P. l’eventuale errore compiuto nella dichiarazione i.v.a.; il difetto di autosufficienza del ricorso, la natura sostanziale di gravame dell’impugnazione e, nel merito, la mancata adozione da parte della contribuente della procedura di correzione degli errori commessi nelle dichiarazioni, di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis;

condizionatamente all’accoglimento dei ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale avverso la stessa sentenza, che, rigettando nel merito l’appello della contribuente, avrebbe implicitamente disatteso l’eccepita inammissibilità dell’appello proposto dalla stessa contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in quanto sottoscritto dal rappresentante legale S.D. pur trattandosi di controversia di valore superiore a Euro 2.582,00.

Diritto

RITENUTO

CHE:

I motivi di gravame sono entrambi inammissibili.

Il primo, rubricato “violazione del diritto di difesa” e da riferire quindi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, equipara alla violazione di diritto di difesa, previsto dagli artt. 24 e 111 Cost., il mancato accoglimento della linea difensiva dell’appellante, che è circostanza fisiologica e coessenziale alla funzione di ogni processo.

Il secondo in quanto consiste in una doglianza sulla ricostruzione del fatto, il cui sindacato è escluso da questa giurisdizione; e in quanto è eccentrico rispetto al nucleo principale della motivazione della sentenza, che ha ritenuto irrilevante la questione concernente l’errata dichiarazione in materia di i.v.a..

Dal rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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