Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27634 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 27634 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZERELLA Gaetano, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ester Perifano, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 7
(studio legale Perifano, Di Giacomo & Partners);
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 1° dicembre
2014.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per la rimessione degli atti alla
Corte costituzionale;

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato il 15 luglio 2010 dinanzi alla Corte
d’appello di Roma, Gaetano Zerella ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per l’irragionevole durata di un
giudizio amministrativo promosso il 3 febbraio 1993 dinanzi al TAR
Campania, sezione di Napoli, e ancora pendente alla data di proposizione della domanda di equa riparazione.
La Corte d’appello, con decreto in data 10 dicembre 2014, ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione, in applicazione dell’art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato
dall’art. 3, comma 23, allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, per
mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello lo Zerella
ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 maggio 2015, sulla base di
tre motivi.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) lo Zerella
lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare e considerare le istanze sollecitatorie depositate dal ricorrente nel giudizio pre-

udito l’Avvocato Ester Perifano.

supposto e ritualmente documentate nel giudizio di equa riparazione:
la prima, depositata in data 3 febbraio 1993, la seconda, ex art. 51
del regio decreto n. 642 del 1907, prodotta il 19 aprile 2010.
Con il secondo mezzo il ricorrente, oltre a riproporre la censura di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, prospetta viola-

combinato disposto con gli artt. 10 e 11 Cost., nonché degli artt. 2
della legge n. 89 del 2001, 54, comma 2, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, successivamente modificato dall’art. 3, comma 23, allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010. Il
ricorrente deduce che l’istanza contemplata dall’art. 51 del regio decreto n. 642 del 1907 consiste in una richiesta attraverso cui la parte
sollecita l’organo giudicante evidenziando l’urgenza del proprio ricorso
mediante la richiesta di fissazione dell’udienza per la discussione. Essa avrebbe identico contenuto all’istanza di prelievo prevista dall’art.
71 del d.lgs. n. 104 del 2010. Lo Zerella – si sottolinea nel ricorso ha depositato in data 19 aprile 2010 nel procedimento presupposto
l’istanza sollecitatoria ex art. 51 del regio decreto n. 642 del 1907, in
ossequio al decreto-legge n. 112 del 2008, nella formulazione allora
vigente.
Con il terzo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89
del 2001, 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito
in legge n. 133 del 2008, successivamente modificato dall’art. 3,
comma 23, allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010) il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’equo indennizzo per la irragionevole durata del processo amministrativo presupposto quanto meno fino alla data (16 settembre 2010) di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 che successivamente ha introdotto
l’obbligo di deposito dell’istanza di prelievo.

– 3 –

zione e falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU, in

Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte EDU, I Sezione, in data 25
febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, nella quale si è affermato
che la presenza dell’istanza di prelievo non garantisce in modo efficace ed effettivo l’accelerazione del giudizio amministrativo, poiché dal-

cipare la trattazione dell’udienza, ma soltanto una facoltà.
2. – I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la
loro stretta connessione.
Essi sono fondati, per le ragioni di seguito precisate.
Risulta per tabulas dallo stesso decreto impugnato che il ricorso
per equa riparazione è stato depositato in data 15 luglio 2010 in relazione ad un processo amministrativo ancora pendente dinanzi al TAR
della Campania – Napoli.
Poiché la domanda di equa riparazione è stata proposta anteriormente al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice del
processo amministrativo, approvato con il d.lgs. n. 104 del 2010, il
cui art. 3, comma 23, dell’Allegato 4, ha novellato l’art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella specie trova applicazione il testo originario dello stesso art. 54, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008.
Secondo l’art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, «La domanda di equa riparazione non è
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si
assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della
legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un’istanza ai
sensi del secondo comma dell’articolo 51 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642».
Ora nella specie il decreto impugnato ha omesso di considerare
che – come risulta dalla documentazione allegata al ricorso di equa
riparazione depositato presso la Corte d’appello di Roma – lo Zerella,

la stessa non discende un obbligo del giudice amministrativo di anti-

nella pendenza del giudizio presupposto, in data 19 aprile 2010 ha
presentato alla segreteria del TAR apposita “istanza ex art. 51, secondo comma, del regio decreto n. 642 del 1907”, chiedendo al presidente la fissazione dell’udienza di discussione e sollecitandone la dichiarazione di urgenza ai sensi della normativa vigente.

to la Corte d’appello a dichiarare il ricorso per equa riparazione improponibile.
3. – L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo mezzo.
Accolto i primi due motivi e assorbito il terzo, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di
Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 13 ottobre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

/

i VG .ari0 Gil~t3

NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2 1 NOV, 2017

Poiché l’istanza di prelievo risulta ritualmente presentata, ha erra-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA